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di ADRIANO MOLLO
A leggere le motivazioni che hanno spinto in consiglio dei ministri ad impugnare
la legge regionale 1/2009 che stabilizzava tutti i precari della sanità, (medici
compresi), si ha sensazione della completa inadeguatezza legislativa del consiglio regionale e di chi, tra giunta e consiglio, scrive i testi che poi vengono posti all’attenzione dell’aula. Il Quotidiano, nell’edizione del 14 gennaio, scrivendo il resoconto dei lavori del consiglio regionale evidenziò che la legge approvata era di dubbia costituzionalità.
Lo sapevano anche i consiglieri regionali quando giovedì scorso, si corsa, hanno
rivisto solo l’articolo 6 correndo ai ripari, non sapendo che altri articoli erano di dubbia costituzionalità. Ecco i profili di illegittimità costituzionale:
l’art. 7, prevedendo l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici incaricati nell’emergenza sanitaria, che abbiano maturato cinque anni di attività in regime di convenzione e risultino in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, protrae l’efficacia della norma transitoria contenuta nell’art. 8, comma 1-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, che ha ormai esaurito i suoi effetti. Così disponendo l’art. 7 della legge regionale in esame si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute, che emerge dalla disposizione statale richiamata, secondo il quale l’inquadramento dei dirigenti medici è consentito, in deroga al principio del pubblico concorso, solo qualora ricorrano particolari condizioni e riferimenti temporali. La norma statale è pertanto eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione estensiva o analogica. Di conseguenza la previsione regionale che opera l’estensione dell’inquadramento a fattispecie non contemplate da tale norma statale eccede dalla competenza concorrente in materia di tutela della salute e
viola l’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 7 della legge in esame, inoltre, prevedendo un inquadramento nei ruoli dei dirigenti medici non consentito dalla legislazione statale, si pone inoltre in contrasto con l’obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 565, della l. n. 296 del 2006, che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento
della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente riconosciuta alla regione in tale materia dall’art. 117, terzo comma, Cost. La medesima disposizione regionale contrasta altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto elude – al di fuori dei casi
espressamente contemplati dall’art. 8, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 – il principio di eguaglianza dei cittadini ed il principio del concorso pubblico,
quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, ed a creare, in ambito nazionale, difformità di applicazione della disposizione statale richiamata. E non finisce qui: Gli artt. 8 e 9, nel prevedere l’inquadramento in ruolo dei medici titolari, in
virtù di convenzione, della continuità assistenziale e della Medicina dei Servizi, che presentino determinati requisiti, eccedono dalle competenze regionali. Tali disposizioni regionali configurano infatti una sostanziale
stabilizzazione dei dirigenti medici che non è consentita dalla legislazione statale. Inoltre tale stabilizzazione del personale dirigenziale contrasta con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, stabilita dall’art. 15 del d.lgs. 502/1992, che costituisce normativa di
principio in materia di tutela della salute (ai fini dell’art . 117, comma 3, Cost.). In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”

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