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«Guardie mediche e medici di medicina generale: due pesi per due misure». È quanto afferma Mario Marino, segretario generale della Cisl medici.
«In un momento politico così delicato – ha dichiarato – come quello che sta vivendo il sistema sanitario regionale, diviso tra un debito incerto e incontrollabile ed il rischio sempre più concreto di un commissariamento regionale, la Cisl medici non può rimanere indifferente di fronte alla posizione delle guardie mediche, da sempre garanti del servizio di la continuità assistenziale».
«I rapporti di lavoro delle cosiddette Guardie mediche, come quello del medici di base – prosegue Marino – trovano una loro espressa disciplina nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Sembra che le istituzioni regionali e il Comitato permanente dei medici di Medicina generale siano orientati a riconoscere, in favore delle guardie mediche, forme assicurative a fronte di malattie che comportano l’inidoneità permanente allo svolgimento della propria attività lavorativa, solo in relazione a fatti di servizio (infortuni o malattie professionali)».
«Un modo questo ‘originale’ – sostiene Marino – di limitare la tutela della salute dei lavoratori e, quindi, la riferita categoria professionale medica. Un modo come un altro per dimostrare, ancora una volta, una parziale applicazione della disciplina attualmente vigente, dimostrativa di come ancora i medici di continuità assistenziale vengano considerati professionisti di secondo livello. Una anomalia questa che non può trovare nessuna forma di condivisione da parte della Cisl medici, quantomeno per due ordini di ragioni: la prima giuridica e la seconda connaturata ai rischi derivanti dalla attività professionale della guardia medica, notoriamente conosciuti».
«Le guardie mediche, infatti – conclude il sindacalista – devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria in quanto esposte a rischi specifici, presenti nei luoghi di lavoro e durante la loro attività professionale, come il rischio biologico, il rischio da stress, il rischio notturno ecc. L’obbligo della sorveglianza sanitaria comporta, conseguentemente, in caso di inidoneità temporanea o permanente, l’applicabilità delle disposizioni sancite nel richiamato testo Unico e, quindi, anche dell’articolo 42».

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