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Il Consiglio dei Ministri di oggi ha impugnato, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, alcune leggi regionali, tra cui la legge regionale della Calabria n.25/2009 recante: “Norme per lo svolgimento di ‘elezioni primarie’ per la selezione di candidati all’elezione di Presidente della Giunta regionale”.
La legge risulta illegittima nella parte in cui introduce una sorta di vincolatività indiretta delle elezioni primarie per i partiti politici. Infatti, la mancata partecipazione alle primarie e la mancata osservanza dei risultati da parte dei partiti nel presentare le liste alle elezioni regionali (con il Presidente ‘elettò alle primarie) produce la sanzione della mancata restituzione della cauzione e della esclusione dai rimborsi delle spese sostenute. Tale norma comporta l’imposizione ex lege, di un metodo di formazione delle liste, che vulnera l’autonomia organizzativa interna dei partiti politici, in contrasto con l’autonomia costituzionalmente garantita agli stessi dall’articolo 49 Cost. e viola l’art.51 in materia di elettorato passivo. Altra norma censurabile risulta quella che disciplina le modalità di voto per l’elettore. Infatti, la scelta effettuata dalla regione sulle operazioni elettorali consente di desumere la scelta dell’elettore in base alla scheda della lista richiesta, pregiudicando il diritto alla libertà e alla segretezza dell’espressione del voto, così violando, oltre all’articolo 48, comma 2, Cost..
«La scelta di impugnare la legge della Regione Calabria sulle primarie – ha precisato il Ministro Fitto (in foto) – è determinata dal fatto che le violazioni riscontrate non garantiscono le libertà costituzionali poste a fondamento dei diritti politici dei cittadini, seppure nella fase delle elezioni primarie. D’altro canto – prosegue il Ministro Fitto – l’analoga normativa della Regione Toscana, non impugnata dal precedente Governo, non conteneva le norme che oggi si ritengono illegittime».

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