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E’ questa la sentenza del giudice sportivo: la delibera arriva in seguito al reclamo del presidente Savaglio. Il giudice regionale ha emanato la sentenza con la quale si giudica non valido, e quindi da ripetere, il match di domenica scorsa tra Vituli Rugby Club e Scuola Rugby Cosenza. Secondo il giudice la partita sarebbe stata viziata da un’ errata applicazione di una norma regolamentare da parte dell’ arbitro. La decisione è stata presa a seguito del reclamo presentato dal presidente del Vituli, Sabatino Savaglio che ha definito il ricorso come un “atto dovuto”.
“Fa parte della mentalità di questo sport il rispettare le regole, e pretendere che siano rispettate”, dice il presidente. Ancora da decidere la data nella quale ridisputare il match.

Questa la delibera del giudice sportivo: Reclamo presentato all’Arbitro dalla Società VITULI RUGBY CLUB:
Il Giudice Sportivo rilevato dal referto dell’Arbitro Sig. Giuseppe D’Elia
– che alle ore 16,37 del 8/11/2009, in occasione della gara di campionato di
serie C VITULI RUGBY CLUB vs SCUOLA RUGBY COSENZA, terminata alle ore 16,07,
l’accompagantore della Società Vituli Club Sig. Cerqua Riccardo presentava in
forma scritta preavviso di reclamo, seguito da nota ufficiale del 9/11/2009 a
firma del Presidente e legale rappresentante Sig. Capria Giuseppe ai sensi
dell’art. 72 comma 2 del Regolamento di Giustizia,
– che il reclamo stesso verte su errore tecnico dell’Arbitro, che ha impedito la non aplicazione della Regola 3.13 lettera (b) del Regolamento di Gioco, dal 5′ del 2° tempo, per espulsione temporanea del Sig. LA PIETRA ISIDORO giocatore di 1° linea della SCUOLA COSENZA, applicando mischie no-contest per la durata di minuti 10 fino al rientro del suddetto giocatore,
dichiara ammissibile il reclamo, e, accertato che le decisioni dell’Arbitro non sono state conformi alle norme federali e che hanno influito sul regolare
svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 16 ultimo comma del Regolamento di
Attività Sportiva, dispone la riprogrammazione della stessa gara, mandando alla Commissione Organizzatrice Gare tale compito.

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