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Con riferimento alla relazione della sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti «sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche con riferimento alla costituzione ed al funzionamento delle società miste ed ATO», illustrata nell’adunanza pubblica del 21/12/2009, l’assessorato regionale all’Ambiente e tutela delle acque, in una nota, precisa la sua posizione. «Sulla necessità di una legge regionale organica sulla gestione dei rifiuti – si legge – la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è attribuita in via esclusiva allo Stato, ciò nonostante, la Giunta regionale – negli angusti limiti individuati dalla giusrisprudenza costituzionale (sent. n. 378 del 2008; sent. n. 12 del 2009; sent. n. 249 del 2009) – ha approvato ed inviato al Consiglio regionale una proposta di legge perfettamente aderente alla legislazione statale più recente. Sulla necessità di aggiornamento del Piano regionale sui rifiuti anche con riferimento alla persistenza della situazione di emergenza ambientale: l’attuale Piano di gestione dei rifiuti è stato approvato, con ordinanza n. 6294 del 30/10/2007 (quindi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006), dal Commissario delegato per l’emergenza a cui ancora sono attribuite le competenze sulla «progettazione, approvazione ed affidamento» delle discariche e degli altri impianti tecnologici previsti dal Piano ed in tema di «definizione di flussi, modalità, tariffe ed eventuali contributi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti» (OPCM n. 3731/2009, art. 1). In questo quadro, un’azione di aggiornamento del Piano da parte della Regione è in parte preclusa dalla normativa emergenziale ed in parte destinata ad essere inefficace in ragione delle competenze che ancora residuano sull’Organo commissariale. Di più va detto che la Regione Calabria lamenta ad oggi uno scarso livello di cooperazione da parte del Commissario in relazione al «supporto alla Regione Calabria nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria», previsto dall’OPCM n. 3731/2009, ma mai realizzato nei fatti». Sulla costituzione delle AATO-rifiuti e sugli indirizzi regionali per il governo del servizio rifiuti si osserva che « il d.lgs. n. 152 del 2006 ha rafforzato il principio di separazione tra governo e gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti viene dimensionato per ambiti sovracomunali (Ambiti Territoriali Ottimali)». «La legge finanziaria del 2008 – continua la nota – dava alle Regioni la seguente alternativa: attribuire le funzioni di Autorità di ATO alle Province ovvero optare per una forma associativa tra enti locali composta da sindaci o loro delegati che vi partecipassero senza percepire compenso. La norma della finanziaria, tesa al coordinamento della finanza pubblica, non è intervenuta sulla normativa di settore (d.lgs. n. 152 del 2006) che: a) prevede ancora l’organizzazione del servizio mediante ATO quale «struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti» (art. 201, comma 2); b) mantiene le competenze dei Comuni che «concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali?alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» (art. 198, comma 1). La Regione Calabria, nel quadro di questa legislazione statale poco coerente, è intervenuta con D.G.R. n. 463 del 2008 attribuendo le funzioni di ATO alle Province e stabilendo che fossero tali enti ad individuare forme di cooperazione con i Comuni; tali forme di cooperazione non devono determinare una moltiplicazione delle spese (legge finanziaria 2008), ma da esse non può prescindersi, in considerazione del ruolo riconosciuto dal d.lgs. n. 152 del 2006 alle Amministrazioni comunali. Quanto alla possibilità per le Province di rendere operativa la nuova modalità di organizzazione e gestione del servizio, giova rammentare che la Regione Calabria – tra le prime in Italia – ha approvato i seguenti documenti, che hanno avuto il parere favorevole del Consiglio regionale: criteri ed indirizzi per la gestione integrata dei rifiuti urbani ex art. 13, comma 1, lett. b) del Piano Regionale dei Rifiuti (D.G.R. n. 396 del 30 giugno 2009): il documento è stato redatto in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b) dell’allegato B al Piano di Gestione dei Rifiuti della Calabria, che attribuisce alla Regione il compito di formulare «criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo»; Indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (D.G.R. n. 152 del 31 marzo 2009)». (AGI) red (Segue) 211756 DIC 09). «Il documento – si fa rilevare – è stato redatto in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera a) dell’allegato B al Piano di Gestione dei Rifiuti della Calabria, che attribuisce alla Regione il compito di formulare indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Accanto a questo mandato formale, se ne è affiancato uno informale, tale perchè non codificato come il primo, e tuttavia non meno vincolante nella stesura del documento: la necessità di dare avvio all’operatività delle Autorità d’Ambito, che in Calabria come si è detto, coincidono con le Province. Sulla base di questi atti di indirizzo, concertati con le Province, tali enti sono pienamente in grado di dare inizio all’organizzazione e gestione del servizio per ambiti sovracomunali, salve le resistenze che possono derivare dall’esercizio delle competenze ancora in capo al Commissario delegato per l’emergenza ambientale (in tema di flussi dei rifiuti indifferenziati). Sulla raccolta differenziata in Calabria: occorre premettere che la Regione Calabria, in base agli ultimi dati disponibili, è passata dall’1,1% del 2000 al 12,7 del 2008 ed in termini di aumento si colloca in quarta posizione, rispetto alle otto Regioni dell’Italia meridionale ed insulare; certamente la Calabria è indietro rispetto agli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria (specie la direttiva 2008/98/CE), tuttavia per recuperare il gap sono stati investiti solo nel 2009 più di 23 milioni di euro per incentivi rivolti ai Comuni per la gestione del servizio di raccolta differenziata e la realizzazione di centri di raccolta rifiuti (c.d. isole ecologiche). Si tratta di avvisi pubblici che obbligano i Comuni a gestire il servizio per almeno cinque anni e ciò nella convinzione che gli enti locali, dopo un aiuto di start-up della Regione, debbano riuscire a remunerare il servizio in modo autonomo (anche mediante il corrispettivo che i consorzi di filiera assicurano per i rifiuti ad essi conferiti per il recupero). In questo quadro è importante ribadire l’importanza dell’accordo sottoscritto con il Conai per l’affiancamento dei Comuni nella redazione dei piani industriali del servizio. Gli avvisi pubblici hanno come ulteriore principio ispiratore quello di stimolare l’aggregazione dei Comuni per dar vita a gestioni più efficienti, economiche ed efficaci ed improntate alla promozione della concorrenza, in linea con quanto stabilito dalla recente riforma degli affidamenti dei servizi pubblici locali (art. 23bis, l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 166 del 2009 di conversione del d.l. n. 135 del 2009). Sulle bonifiche: contrariamente a quanto sostenuto dalla Relazione della Corte dei Conti, il Piano delle bonifiche è stato modificato con D.G.R. 454 del 2009. In particolare, – si evidenzia – sono stati inseriti nel Piano i siti sequestrati dall’A.G. nei comuni di Crotone, Cutro e isola Capo Rizzuto, i siti inclusi nella procedura di infrazione n. 2003/2077, causa C-135/05, nonchè quelli siti segnalati da Comuni e altri Enti pubblici competenti. Anche in tema di bonifica la Regione Calabria ha incrementato il proprio intervento (sebbene la normativa preveda l’intervento prioritario dei Comuni, art. 250 d.lgs. n. 152 del 2006): con l’APQ «Tutela e risanamento ambientale nel territorio della Regione Calabria» e il Progetto «Puliamo la Calabria» sono stati bonificati 662 siti; le bonifiche avviate, ricorrendo ai fondi comunitari e nazionali, sono 204; altre 489 bonifiche verranno avviate attraverso un bando pubblico che attende il parere del Dipartimento programmazione».

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