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ROMA – «Non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale». Così la Corte Costituzionale spiega perchè ha dichiarato illegittime le norme approvate dalle Regioni Puglia, Basilicata e Campania: le disposizioni impugnate – a sollevare il caso davanti alla Corte era stata la presidenza del Consiglio dei ministri – con formule analoghe, vietavano l’installazione sul territorio regionale «di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi», salvo che «venga previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla localizzazione».
Per i giudici della Consulta, tali norme contrastano con l’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione: «la disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonchè dei depositi di rifiuti radioattivi – si legge nella sentenza n.331 depositata oggi – si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all’esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale e che vanno rinvenute per il grado più elevato nell’intesa tra Stato e Regione interessata». Infatti, spiegano i giudici delle leggi, «la disciplina normativa di queste forme collaborative e dell’intesa stessa spetta di conseguenza al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia», ossia al «legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell’ambiente, sia laddove la legge nazionale – conclude la sentenza – si debba limitare ai principi fondamentali con riferimento all’energia».

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