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NOVA SIRI – La moglie, con la sua famiglia di appartenza, presenta ricorso al Tar contro due atti del Comune di cui è sindaco il marito, per l’annosa vicenda di un Piano di lottizzazione privata con l’interazione dell’ente pubblico, effettivamente mai partito. È la posizione imbarazzante in cui si trova da qualche giorno il sindaco di Nova Siri,

Eugenio Lucio Stigliano, che come guida amministrativa e rappresentante legale pro tempore del centro jonico, seppure non in prima persona (essendo ovviamente incompatibile), ha dovuto assistere alla nomina di un legale, decisa dalla sua Giunta, per resistere dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel ricorso intentato dalla moglie, erede con la madre e la sorella del compianto medico condotto Nicola Stigliano.
Una una vicenda complessa e controversa, che nasce dall’approvazione con due distinte delibere concomitanti di Giunta e Consiglio (nello stesso giorno), di uno strumento urbanistico ritenuto dai ricorrenti illegittimo, che incide sugli indici di edificabilità di una vasta area privata, dove il Comune ha la titolarità per circa 14mila metri quadri.

La famiglia Stigliano, facendo propria una battaglia combattuta negli anni dal dottore recentemente scomparso, contesta la sostanziale iniquità nella ripartizione degli indici, che assegnerebbero un potenziale edificatorio predominante sull’intero lotto al proprietario “Ccr” (Compagnia costruzioni residenziali), titolare dell’80% del suolo, rispetto agli eredi Stigliano che hanno poco più del 13%. La restante piccola parte del lotto, è di proprietà di altri soggetti giuridici, che evidentemente hanno meno ragione di contestare un’eventuale ingiustizia. I ricorrenti chiedono sostanzialmente l’annullamento della delibera di Giunta numero 20 del 29 aprile scorso 2021, con la quale si adotta il “Piano attuativo convenzionato di iniziativa privata del Distretto perequativo in area funzionale DP2 e stralcio funzionale”, con procedimento di accordo di localizzazione, a cui però gli eredi Stigliano non avrebbero mai partecipato, o concorso.
Poi si chiede l’annullamento della delibera del consiglio comunale numero 21 dello stesso giorno, recante adozione del “Piano di lottizzazione convenzionato ricadente in zona residenziale semiestensiva di nuovo impianto”, con procedimento di accordo di localizzazione. L’inizio della vicenda si perde nella notte dei tempi, ma solo dal 2019 ha subìto una strana ed improvvisa accelerazione.

Infatti, il Regolamento urbanistico (Ru) del Comune di Nova Siri è stato approvato nel 2007, ma solo il 3 settembre 2018, la società “Il Bozzello Srl” presenta al Comune domanda di approvazione del Piano di lottizzazione convenzionato di iniziativa privata per la zona Re del Ru comunale, relativo anche ai terreni di proprietà dei ricorrenti. Tutto era rimasto dormiente per 11 anni, salvo il subentro di un nuovo strumento urbanistico, che prevedeva la redistribuzione degli indici edilizi (la percentuale soggettiva di edificabilità dei proprietari), alla luce della cosiddetta perequazione, ovvero in cambio della cessione dei 14mila metri quadri per urbanizzazione pubblica. Si prevede la realizzazione di una tensostruttura, parchi e aree verdi ad uso pubblico. Tutto nella norma, se non fosse che ai proprietari Stigliano sono rimasti sempre gli stessi indici di edificabilità, quindi senza il beneficio derivante dalla perequazione.


L’accelerazione è arrivata due anni fa, nel luglio 2019, quando alcuni dei proprietari di terreni (la Ccr Srl, Stigliano Engineering Srl, 3 Cosentino Francesco e Cosentino Giuseppe), hanno presentato al Comune un Piano attuativo convenzionato, relativo all’intero distretto, inserendo anche i terreni dei ricorrenti, senza però coinvolgerli. Passa del tempo, il Comune invita i ricorrenti, coniugi Nicola Stigliano e Antonietta Sagliano, a prendere visione delle proposte di Piano, e formulare eventuali osservazioni. Il 21 aprile 2020 arrivano le osservazioni, a firma del loro tecnico di fiducia, Antonietta Stigliano, dove si contesta: l’avvenuta decadenza delle previsioni del Ru; l’illegittimità della procedura di formazione per mano pubblica di Piani attuativi di iniziativa privata; il mancato coinvolgimento degli altri soggetti proprietari nella fase di progettazione e di redazione dei piani; l’inesistenza delle opere di urbanizzazione indicate negli elaborati progettuali; la violazione dei princìpi della perequazione urbanistica, stante la penalizzazione della proprietà degli Stigliano.

Quindi, i ricorrenti propongono l’individuazione di un Sub comparto, dove poter compensare le volumetrie perse, con una percentuale perequativa al Comune. Il Comune, rappresentato dal sindaco marito della ricorrente, chiede una consulenza tecnica sulle osservazioni, che alla fine vengono tutte respinte. Si va avanti, ad evidente danno dei ricorrenti, secondo i legali firmatari del ricorso Filippo Vinci e Donatello Genovese, che eccepiscono la violazione e la falsa applicazione della legge regionale in materia, la quale stabilisce tra l’altro che i Piani attuativi per costruire su quelle aree, dovevano essere presentati ed approvati entro 5 anni dall’approvazione del Ru, che risale al 2007, quindi oggi sarebbero ampiamente scaduti i termini. «Il Comune -scrivono i legali- con le delibere impugnate, preso atto di non essere dotato di un piano operativo (Po) e dei presupposti piano strutturale comunale (Psc) e Piano strutturale provinciale (Psp), ha ritenuto di avviare la formazione dei piani secondo la procedura degli accordi di localizzazione, disciplinata dall’art. 28 della medesima legge regionale. Tale modo di procedere è illegittimo ed errato, poiché tale procedura non è prevista solo per l’approvazione di progetti di opere pubbliche».

Quindi si chiede di: «Annullare i provvedimenti impugnati e condannare il Comune ed i controinteressati, in solido, al pagamento delle competenze di lite, oltre al ristoro del contributo unificato, in favore dei difensori». Una bella rogna per Stigliano, che sarà congiunto in casa e antagonista in tribunale.

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