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MATERA – Bando parcheggi del Comune di Matera: il Tar riammette la Tmp srl che si era classificata al primo posto nella graduatoria ma che era stata esclusa per una serie di motivi e di eccezioni a cominciare dall’immodificabilità dell’offerta economica che emergeva, secondo la commissione, dall’aggiunta nella manodopera di due persone un addetto e un dirigente per un costo di altri 129mila euro circa.
L’accoglimento «del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente dell’1.9.2021» si legge nella sentenza del Tar «fatta salva l’ulteriore attività amministrativa della stazione appaltante, volta a dimostrare l’incongruità”.
Per il Tar «il ricorso è fondato, in quanto non sono condivisibili entrambi i rilievi, posti a base dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente dell’1.9.2021».


Infatti, il Responsabile del procedimento ha erroneamente interpretato il combinato disposto di alcuni articoli che «statuisce esclusivamente che il soccorso istruttorio non può essere applicato alle offerte tecniche ed economiche e da ciò si evince che il principio di immodificabilità dell’offerta economica si applica soltanto al prezzo offerto e non anche ai costi di sicurezza interni e aziendale ed al costo della manodopera, che devono essere obbligatoriamente indicati dai concorrenti nelle offerte economiche»si legge nella sentenza del tribunale amministrativo regionale.
«Il principio di immodificabilità dell’offerta economica si riferisce alle dichiarazioni di volontà, cioè al contenuto della proposta contrattuale, costituito dal prezzo, e non anche a quelle di scienza che riguardano la giustificazione dell’offerta economica mediante la scomposizione delle voci di costo»,


Inoltre «nel costo della manodopera non può essere considerata “la retribuzione di quei dipendenti o consulenti esterni che”, come nella specie “sono impiegati dall’operatore economico per diversi appalti e non sono stati assunti per un singolo e/o specifico appalto”»
Accolti anche gli altri motivi del ricorsi «dell’eccesso di potere per illogicità, in quanto, anche se la ricorrente aveva erroneamente indicato nella nota del 26.7.2021 come ricavi annui la somma 708.170,98, anziché quella corretta di 672.817,67, da tale errore consegue che l’utile annuo , derivante dall’installazione dei sensori di parcheggio e dall’entrata in funzione del parcheggio interrato del Palazzo di Città, di 65.204,98, in realtà corrisponde a 29.851,67.

Adesso occorrerà comprendere alla luce di questa sentenza che di fatto ripropone la prima in graduatoria al suo posto come si evolverà l’esito della gara che è ancora in corso.

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