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POTENZA – Se spetta al delegato di lista opporsi ma manca la delega, è già materia per il Tar dove può rivolgersi ognuno dei candidati esclusi. Se poi serviva una dichiarazione di apparentamento, ma si scopre che è precedente alle ultime sottoscrizioni, il rischio è di pregiudicare anche le speranze residue.

E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato domenica mattina contro la decisione dell’ufficio circoscrizionale di Potenza della Corte d’appello che il giorno prima aveva “invalidato” la lista provinciale “Pittella presidente”.

Il dispositivo con una succinta motivazione è stato affisso ieri sera alle 8 nella bacheca al terzo piano del Palazzo di giustizia di Potenza. In realtà basta leggere le prime due righe per afferrarne il senso, come quando parla di chi ha presentato il ricorso come il «sedicente delegato» alla presentazione della lista. Tant’è che poi prosegue spiegando che la legge designa «l’unico soggetto legittimato ad adire l’Ufficio centrale regionale» nel delegato di lista «la cui qualifica deve risultare dalla dichiarazione di presentazione della lista stessa». Ma qui è pacifico che è proprio quello l’atto mancante e nel verbale di ricezione della lista è scritto a chiare lettere che «il signor Rizzi Francesco dichiara di averlo smarrito».

Vincenzo Autera, Alberto Iannuzzi e Roberto Spagnuolo, i tre giudici che compongono l’Ufficio centrale regionale, aggiungono che non sono ammesse nemmeno l’autocertificazione o dichiarazioni sostitutive di un atto di delega espresso da parte di tutti i sottoscrittori della lista.

Infine evidenziano un’ulteriore anomalia nella documantazione che era sfuggita all’ufficio circoscrizionale. «La dichiarazione di collegamento della lista provinciale di Potenza “Pittella presidente” con il listino “La Basilicata presente” – scrivono i tre magistrati – reca effettivamente la data del 18 ottobre del 2013 e la firma di Francesco Rizzi autenticata da un pubblico ufficiale tuttavia l’affermazione contenuta in tale dichiarazione “il sottoscritto Rizzi Francesco… delegato alla presentazione della lista provinciale…” non risponde a verità poiché l’elenco dei sottoscrittori della lista provinciale (che il ricorrente ha successivamente allegato al ricorso peraltro in fotocopia non conforme) contiene firme di elettori rilasciate solo in data 19 ottobre 2013».

Tirando le somme: «si decusme tra l’altro che Francesco Rizzi alla data del 18 otobre non era stato affatto delegato alla presentazione. Pertanto lo stesso non è da considerare legittimo delegato, nominato nei termini e come tale non è abilitato ad adire questo Ufficio regionale».

Resta solo da capire che ne sarà della dichiarazione di collegamento. Ed è il punto su cui la discussione riprenderà entro tre giorni al massimo davanti al Tar.

l.amato@luedi.it

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