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POTENZA – La dichiarazione di collegamento sarebbe valida ed efficace a prescindere dal fatto che sia stata resa da un soggetto non delegato. Né può bastare quest’ultima circostanza perché la lista sia nulla, se si rispetta quel “favor partecipationis” che potrebbe essere tradotto come “spirito democratico”, se non fosse che l’espressione – dati i soggetti coinvolti – si presta a più di qualche equivoco.

E’ la tesi di Giuseppe Buscicchio l’avvocato ed ex magistrato del Tar Basilicata che ieri mattina ha depositato il ricorso contro l’esclusione della lista provinciale di Potenza “Pittella Presidente”. A dargli mandato di impugnare gli atti dell’ufficio circoscrizionale del capoluogo di regione che tra sabato e domenica ha spento gli entusiasmi dei fedelissimi del vincitore delle primarie del centrosinistra sono stati 5 candidati su 10: Filomena Pugliese di Confcooperative, il sindaco Pd di Balvano Costantino Di Carlo, il coordinatore regionale dei pittelliani di Prima Persona Mario Polese e il sindaco di Tito Pasquale Scavone (ex Udc). 

Il ricorso parla di un’esclusione illegittima in riferimento alla norma citata dai magistrati del Tribunale di Potenza che hanno “invalidato” la lista: Leonardo Pucci, Lucia Gesummaria e Isabella Tedone. Per loro «la mancata dichiarazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la lista regionale è espressamente prevista a pena di nullità della presentazione». Invece secondo Buscicchio la norma in questione prevedrebbe «una sola ipotesi di nullità: la carenza della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale che senza ombra di dubbio dev’essere resa dai delegati». Mentre in questo caso sarebbe «pacifico che tale ipotesi non ricorre (…) in quanto è incontrovertibile che la lista “Pittella Presidente” ha tempestivamente presentato agli uffici competenti in uno alla rimanente documentazione la dichiarazione di collegamento datata 18 ottobre del 2013, sottoscritta dal signor Francesco Rizzi».

In altri termini per l’avvocato «non soltanto la dichiarazione di collegamento della lista provinciale è perfettamente valida ma è altresì pienamente efficace perché convergente con un’analoga dichiarazione di collegamento resa dal delegato della lista regionale “Pittella presidente La Basilicata presente” anch’essa tempestivamente prodotta in uno alla rimanente documentazione».

Buscicchio si spinge anche a sostenere che «di tanto (cioé della sua tesi appena enunciata, ndr) sembra aver acquisito consapevolezza anche lo stesso ufficio circoscrizionale posto che nel successivo verbale si dà atto che la norma in esame prevede quale ipotesi di nullità la carenza della dichiarazione di collegamento tra la lista provinciale con la lista regionale e tuttavia si sostiene che la dichiarazione di collegamento sarebbe stata resa da un soggetto non delegato di talchè la dichiarazione di collegamento dovrebbe considerarsi nulla».

Da qui la censura nei confronti della loro interpretazione che avrebbe «enucleato, sostituendosi al legislatore, un’altra ipotesi di nullità: quella della dichiarazione di collegamento resa da un soggetto che non sarebbe legittimato perché non vi sarebbe delega e perché a nulla varrebbe l’autocertificazione».

Al contrario per l’avvocato sarebbe «noto come le norme che sanciscono ipotesi di nullità delle liste devono essere interpretate restrittivamente anche a presidio del generale principio del “favor partecipationis” alla competizione elettorale e non sono suscettibili di di interpretazione analogica ed estensiva». Dunque una palese violazione di principio, che mostrerebbe «in maniera evidente l’illegittimità delle decisioni assunte».

Il ricorso denuncia anche un’ulteriore «travisamento» dei fatti che hanno portato all’esclusione della lista dei pittelliani in rapporto a un’altra norma che «nell’indicare i moduli di presentazione delle liste dei candidati prevede che la firma del presentatore dev’essere apposta su apposito modulo». Mentre non dice nulla sul modulo in cui debba inserirsi «la formale designazione o delega dei soggetti deputati a rendere la dichiarazione di collegamento». 

L’udienza per la discussione è stata già fissata per giovedì mattina quando anche l’avvocatura dello Stato potrebbe costituirsi per difendere l’operato dell’ufficio circoscrizionale.

l.amato@luedi.it

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