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POTENZA – «Ho fatto i miei complimenti all’avvocato che è stato molto bravo nello spostare la questione dalla realtà fattuale che è incontrovertibile, ovvero la mancata presentazione dell’atto principale».

Ha esordito così Mimmo Mutino, l’avvocato dello Stato, davanti ai giudici del Tar Basilicata ieri mattina durante l’udienza sul ricorso contro l’esclusione della lista “Pittella Presidente” di Potenza.

«Qua stiamo parlando di tutto e stiamo trascurando la circostanza fondamentale che c’è un termine di decadenza alle ore 12 del giorno 19. Allora bisogna vedere entro le ore 12 che cosa era stato consegnato e da chi». Ha proseguito l’avvocato, che ha evidenziato anche il pasticcio di date negli atti depositati all’ufficio circoscrizionale: in particolare tra la dichiarazione di collegamento con il listino regionale dell’ex assessore candidato del centrosinista, e la copia dell’atto “smarrito” depositato il giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste con la richiesta di riconsiderazione della situazione. «Ora io mi domando in maniera molto tranquilla, senza insinuare niente, ma è strano che l’autocertificazione che il signor Rizzi fa in ordine a questa presunta delega è del 18. Infatti la dichiarazione esibita il giorno 10 è del 19, ergo quell’autocertificazione non ha nessun valore. Indipendentemente del resto. Nè risulta che ci sia stata una ratifica non implicita. Qui stiamo parlando di elezioni –  ha ribadito Mutino – parliamo di dichiarazioni di collegamento che non possono essere rimesse a un cittadino che autocertifica di essere stato delegato quando in materia elettorale l’autocertificazione non è ammessa. Se questo modulo dell’atto principale prevede che siano indicati delegati di lista e delegati alla presentazione e all’espressione del collegamento un motivo ci sarà. Ed è quello di rimettere ai sottoscrittori, ma ammettiamo pure ai candidati, la scelta di individuare qual’è la lista regionale di collegamento. Non può essere certo un cittadino senza delega a farlo».

In conclusione l’avvocato ha voluto ammettere un errore da parte dell’ufficio circoscrizionale ma di “buona fede”: «quello di analizzare in dettaglio se quella dichiarazione presentata potesse contenere tutti i requisiti previsti dalla legge e ha accertato puntualmente che c’erano a, b, c. Ma non ha ritenuto che ci fosse quella dichiarazione prevista».

Sempre nell’aula del Tribunale di via Rosica ieri mattina ha replicato all’avvocato Mutino il legale della lista Pittella Presidente ribadendo la sua tesi sulla delega di fatto e la necessità di un’interpretazione delle leggi con “spirito democratico”.

Per Giuseppe Buscicchio:  «a) la sola ipotesi di nullità espressamente prevista dalla legge è quella della carenza della dichiarazione di collegamento b) non v’è alcuna norma che prescriva l’indicazione dei delegati alla presentazione delle liste e a rendere la dichiarazione di collegamento nella dichiarazione di presentazione della lista c) la legittimazione del signor Rizzi (Francesco-chi ha materialmente consegnato il plico in Tribunale, ndr) alla presentazione della lista e a rendere la dichiarazione di collegamento si ricava quietamente da plurimi e d univoci elementi (…) d) la legittimazione del signor Rizzi a presentare la lista e a rendere la dichiarazione di collegamento (a voler ritenere che essa trovi fonte nella dichiarazione di presentazione della lista era dimostrata dall’elenco dei sottoscrittori riportanti le firme apposte in data 19 ottobre, data coincidente con quella di presentazione della lista».

«Nel silenzio della legge – spiega ancora nei motivi aggiunti depositati marted’ mattina – in ordine al modo di conferimento della delega (…) essa è necessariamente a forma libera quindi se è vero che chi emette una dichiarazione giuridicamente rilevante (…) deve essere munito della necessaria legittimazione a renderla tale legittimazione in capo al signor Rizzi è pacificamente e del tutto legittimamente desumibile e quindi comprovata per facta concludentia».

Ai giudici la sentenza.

l.amato@luedi.it

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