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POTENZA – «Equilibrio» e «favor partecipationis». Sono i principi alla base di un precedente del Consiglio di Stato che i giudici del Tar Basilicata hanno utilizzato come riferimento per accogliere il ricorso della lista “Pittella presidente”.

E’ la linea dell’avvocato Giuseppe Buscicchio quella che è prevalsa, alla fine, nella discussione sull’esclusione della lista “Pittella Presidente” di Potenza. Le motivazioni del collegio composto da Michele Perrelli con Giancarlo Pennetti e il relatore Pasquale Mastrantuono ne restituiscono un’ampia illustrazione. Come quando spiegano che «è opinione di questo Tar che le ipotesi normative di nullità non solo debbano essere rigorosamente contemplate dalla legge ma che, altresì, per le drastiche conseguenze che comportano a carico delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, debbano essere applicate previa interpretazione “stricto sensu”, quindi con specifico riguardo alla fattispecie tenuta presente dal legislatore ed evitando di ampliarne la portata fino a ricomprendervi fattispecie diverse».

Buscicchio aveva sostenuto la stessa cosa al primo punto del suo ricorso. Ma il Tar ha fatto anche di più recuperando un caso di metà degli anni ‘90 in cui la presentazione della lista era stata ritenuta valida per quanto effettuata da un soggetto munito di delega “anonima” «rilasciata senza l’indicazione nominativa del delegato consegnatario».  

«L’equilibrio che ispira la citata pronuncia – spiegano i giudici del Tar Basilicata – deve permeare pure l’approccio alla presente fattispecie, avuto riguardo al principio generale del “favor partecipationis” (spirito democratico, ndr) alla competizione elettorale (…) Inoltre – spiegano ancora i magistrati – su un piano anche sostanziale occorre ricordare che un atto è nullo quando è inidoneo a produrre i suoi effetti tipici (…) Viceversa, non pare altrettanto pacifico che la presentazione d’una lista che si traduca nella presentazione, entro il termine di legge, di tutta la sopraesposta documentazione (quella consegnata all’ufficio circoscrizionale dal presentatore della lista Pittella Presidente, ndr) nonché nella produzione della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con quella regionale e anche di copia dell’analoga dichiarazione rilasciata dal delegato alla presentazione della lista regionale sia altrettanto inidonea a produrre i suoi effetti tipici».

Anche quanto alla mancanza negli atti consegnati entro il termine delle 12 di sabato scorso della delega per la dichiarazione di collegamento, il Tar accoglie la tesi di Buscicchio sulla delega di fatto o per “facta concludentia” rafforzandola con un richiamo alla possibilità di una ratifica successiva per quanto riguarda il pasticcio delle date che non tornano tra la stessa dichiarazione di collegamento e quella “scomparsa” depositata in copia domenica con la richiesta di rivedere l’esclusione della lista che sarebbe successiva.

D’altra parte i giudici hanno usato la mano pesante per tutti gli altri ricorsi presentati contro le decisioni dell’ufficio circoscrizionale di Potenza, che aveva escluso anche la lista regionale di La Destra e quelle provinciali di La Destra, Liberiamo La Basilicata-Tenente Di Bello e Mir, e dell’ufficio circoscrizionale di Matera che aveva dichiarato incandidabile il consigliere comunale di Grumento Nova Antonino Laveglia, sempre La Destra, a causa di una vecchia condanna passata in giudicato e della legge Severino.

Per il Mir il problema riguardava le firme a sostegno della lista (alcune apposte più volte dalla stessa persona, altre da soggetti che non sono risultati iscritti negli elenchi degli elettori). Ma per La Destra e Liberiamo La Basilicata si tratta del fatto che i candidati avrebbero dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità facendo riferimento alla legge precedente a quella entrata in vigore l’anno scorso, con ogni probabilità per un errore nei moduli adottati, tant’è che a Matera l’ufficio circoscrizionale ha acconsentito a un’integrazione e a Potenza si era offerti di fare lo stesso. Ma non c’e’ stato nulla da fare. E nemmeno il Tar ha fatto sconti.

Quanto a Laveglia: ricorso irricevibile perché presentato fuori tempo, ma comunque infondato nel merito.

L’incandidabilità, così come la decadenza da un incarico elettivo prevista dalla legge Severino per chi riporta condanne definitive superiori ai due anni, «non possono essere qualificate come sanzione penale accessoria o come sanzione amministrativa, ma costituiscono requisiti di ammissione al procedimento elettorale e/o per l’accesso alle cariche elettive». Con tutto ciò che ne consegue per le condanne per fatti precedenti all’approvazione della stessa legge. Per le prossime politiche sarà meglio che Berlusconi non si candidi in Basilicata.

Tutte le sentenze del Tar, anche quelle annullano provvedimenti di eslcusione, possono essere impugnate dai soggetti legittimati in Consiglio di Stato, dove alcuni dei rappresentanti delle liste escluse hanno già annunciato di volersi rivolgere nelle prossime ore.

l.amato@luedi.it

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