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POTENZA – È un affondo ben circostanziato quello di Maria Murante, ex candidata e coordinatrice regionale di Sinistra, Ecologia e Libertà. Al centro della discussione c’è il caso di rimborsopoli e quella costituzione di parte civile depositata nel processo penale a carico degli imputati. Una richiesta di parte civile della Regione contro praticamente se stessa che nel caso di ammissione da parte della Petrocelli «determinerà – scrive la Murante – l’incompatibilità del consigliere regionale Marcello Pittella e di conseguenza la decadenza sua e dell’intero Consiglio Regionale». Il punto di partenza dell’analisi della Murante è l’articolo 3 della legge 151 del 1981, abrogata però nel decreto legislativo 267 del 2000. nonostante questa abrogazione, «la legge in questione – continua –  si applica integralmente alle condizioni in cui si trovano a versare i consiglieri regionali, non avendo, la Regione Basilicata, legiferato in ossequio ai principi indicati dal Legislatore nazionale con la legge 165/2004.

Non esistono interpretazioni utilmente sostenibili – continua la Murante – differenti da quella che presuppone la incompatibilità del neo eletto consigliere atteso che diverse volte la Cassazione la ha rilevata in presenza di una “costituzione di parte civile” nei confronti di consiglieri imputati per reati analoghi a quello contestato ai protagonisti di “rimborsopoli”.

L’atto di costituzione di parte civile è stato depositato all’interno del processo penale, la cui prossima udienza è fissata per il 16 dicembre, sulla scorta della delibera di giunta n.1447 del 6 novembre 2013 (preannunciata in pompa magna alla stampa, sia pure a seguito di un sollecito proveniente da Sel regionale, dall’allora presidente dimissionario Vito De Filippo) con cui si autorizzava il medesimo De Filippo a costituirsi in Rappresentanza della Regione Basilicata nel processo penale. Il Gup dovrà semplicemente valutarne l’ammissibilità.

Quanto sinora affermato, già di per sé, costituisce un riscontro alle ragioni politiche che, come Sel, abbiamo sostenuto circa la inopportunità, tutta e sempre politica, della candidatura a Governatore di un massimo rappresentante (vice presidente della giunta uscente) dello scorso Consiglio Regionale, delegittimato dalle dimissioni (e dalle motivazioni a sostegno delle medesime) del presidente De Filippo. Tuttavia, la vicenda in questione rischia di assumere un carattere ulteriormente negativo per via dei tempi assolutamente ravvicinati con cui gli eventi a cui innanzi abbiamo fatto cenno stanno precipitando.

Ad aggravare un quadro decisamente fosco come quello che abbiamo appena descritto sono i “rimedi” che i protagonisti di questa vicenda “politico-giudiziaria” potrebbero apprestarsi a mettere in campo.

Così, se da una parte appare “stravagante” una ipotesi (di cui pure si sente parlare e che sembrerebbe venir meno unicamente perché non vi è stata fino ad ora nessuna proclamazione degli eletti) secondo cui si intenderebbe procedere alla revoca della delibera di giunta che conferiva poteri a De Filippo di costituirsi parte civile, dall’altra parte, altrettanto “singolare” si rivelerebbe una eventuale eccezione di inammissibilità da parte degli imputati membri della giunta regionale uscente (o dei loro coimputati) che con il loro voto avrebbero determinato, in astratto, una illegittimità della delibera di giunta innanzi richiamata per “conflitto di interessi” in capo agli assessori (o al Presidente De Filippo) “interessati” nel processo in cui la Regione si accingeva – e si accinge – a costituirsi parte civile.

Con riferimento alla prima ipotesi è la stessa Cassazione a riferire che, se la revoca è insindacabile da parte del giudice dell’eleggibilità, eventuali abusi o conflitti di interesse in ordine alla revoca possono essere fatti valere in altra sede. In relazione alla seconda, vi è da rilevare che nessun “conflitto di interessi” è rilevabile in capo ha chi ha votato in giunta sulla costituzione di parte civile contro se stesso.

Un conflitto di tal tipo, semmai, sarebbe esistito nel caso in cui vi fosse stata una omissione circa la costituzione di parte civile medesima. Pertanto, riteniamo che una eventuale eccezione di inammissibilità “a valle” di detta delibera sarebbe non soltanto infondata, per le ragioni di cui abbiamo detto, ma anche inopportuna ed al limite della legittimità o liceità, in considerazione del fatto che gli stessi imputati (presenti in giunta) avrebbero, in astratto, potuto dare corso ad un vizio che loro stessi (o, per loro, i coimputati) avrebbero potuto far valere, sempre “a valle”, per impedire la costituzione di parte civile nei loro confronti o semplicemente ritardarne gli effetti.

È proprio per queste ragioni che confidiamo che si assumano decisioni responsabili da parte dei protagonisti di questa vicenda e, allo stesso tempo, qualunque siano le determinazioni che chi di competenza in concreto assumerà, intendiamo denunciare sul piano, ancora una volta, politico una situazione di grave conflitto di interessi che riguarda il Presidente della Giunta Regionale.

Restiamo infatti convinti garantisti e crediamo nel principio di non colpevolezza, tuttavia, la situazione che si sta determinando o che si determinerebbe ci appare un obiettivo riscontro alla critica politica da noi mossa sin con la discussione sulle primarie, allorquando avevamo chiesto un passo indietro ai protagonisti del vecchio consiglio e non avevamo ritenuto opportuno sottoscrivere, proprio per queste ragioni, la carta d’intenti rimanendo fuori dalla coalizione».

 

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