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POTENZA – Torna sindaco di Ruoti Angelo Salinardi, e questa volta può star certo del fatto suo perché a stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal suo difensore, l’avvocato Massimo Maria Molinari.

Per gli ermellini del Palazzaccio sul lungotevere non esiste nessun conflitto d’interesse tra l’amministrazione il primo cittadino rieletto nel 2012.

La decisione  ripercorre in breve la vicenda che ha portato alla decadenza di Salinardi per mano della Corte d’appello, a luglio dell’anno scorso, quand’è stato accolto il ricorso presentato dal presidente di un comitato di cittadini, Domenico De Carlo.

«La stessa sentenza – scrivono a riguardo i giudici della prima sezione civile presieduta da Ugo Vitrone – dà atto che il comune ha proposto in via principale un’azione di accertamento di proprietà sugli immobili, la cui vendita nel 1981 non era stata trascritta nei pubblici registri immobiliari e che tuttora erano accatastati a nome dei venditori, tra cui il signor Angelo Salinardi; dopo che altra iniziativa giudiziaria, volta all’accertamento dell’acquisto a titolo originario per usucapione aveva avuto esisto negativo. Solo in via subordinata e condizionata alla resistenza in giudiziuo del Salinardi era stata proposta dal comune anche una domanda risarcitoria».

Al centro ci sono sempre quei 17 alloggi venduti 23 anni orsono dall’impresa di costruzioni di Salinardi al Comune, che li ha destinati ad alcune famiglie rimaste senza casa per colpa del terremoto. Alloggi che qualcuno tra gli inquilini a un certo avrebbero voluto riscattare salvo scoprire che risultavano addirittura pignorati da alcuni dei creditori dell’impresa. 

Com’è stato possibile? Una mancata trascrizione del passaggio di proprietà al Comune, che ha dato luogo alla causa di accertamento della proprietà.

«E’ incontroverso tra le parti – scrive l’estensore Renato Barnabai – che egli (Salinardi, ndr) non ha resistito, in effetti, all’avversa pretesa principale, ed anzi ha rilasciato una dichiarazione ricognitiva del diritto di proprietà del comune di Ruoti , proprio al fine di agevolarne l’acquisto dell’immobile con effetto retroattivo verso terzi nonostante l’omessa trascrizione. La corte ha dato altresì hanno – aggiunge riferito sempre ai giudici di secondo grado – che il difetto di pubblicità non era imputabile al venditore bensì al segretario comunale  dell’epoca, autore dell’atto pubblico».

Il punto decisivo è il seguente in cui si afferma che «è  evidente che lo stesso comune, con esercizio legittimo del suo diritto di azione, ha prospettato la richiesta risarcitoria non già sull’allegazione di una responsabilità diretta del Salinardi per inadempienze pregresse, bensì solo, in ipotesi di una resistenza attiva in giudizio: come detto, non verificatasi».

«Alla luce di tali rilievi – concludono i magistrati – non è quindi condivisivile l’affermazione della Corte d’appello di Potenza secondo cui “il nucleo essenziale della domanda giudiziale appare proprio la richiesta risarcitoria subordinata”…: che si risolve in un officiosa mutatio libelli non consentita nel processo civile».

In parole povere: se il sindaco non si oppone alle pretese del Comune, che comunque non sono di carattere pecuniariom non ha senso parlare della pendenza di una lite tra l’amministrazione e il primo cittadino che dovrebbe curarne gli interessi. Perciò nessun conflitto e nessuna decadenza.

La Corte di cassazione ha condannato anche De Carlo al pagamento delle spese processuali: 1.600 euro per il primo grado, 1.900 per l’appello e 3.700 per l’ultimo. 

l.amato@luedi.it

 

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