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POTENZA – Un cittadino è affetto da una patologia le cui conseguenze vengono scatenate nell’ipotesi in cui chi ne soffre ingerisca fave, piselli e fagioli e/o respiri il polline di detti legumi, e per tutelarne la salute il sindaco vieta la vendita e la coltivazione degli stessi legumi nel raggio di 300 metri dall’abitazione dell’uomo e dal suo luogo di lavoro.

La segnalazione all’Amministrazione da parte del cittadino, residente in via Ondina Valla, che dichiara di essere affetto dalla patologia è giunta al Palazzo di Città mercoledì. Il sindaco Mario Guarente ha preso subito «atto della incompatibilità della copresenza in siti viciniori di queste coltivazioni e vendita con soggetti colpiti da tale patologia, visto che anche la sola inalazione dei pollini dei legumi può comportare la morte della persona affetta dalla malattia di cui trattasi».

«È doveroso tutelare la salute delle persone esposte a questo rischio – ha fatto sapere il sindaco – e riteniamo che la salute è un bene primario garantito dalla Costituzione e la sua tutela prevale anche su interessi di iniziativa economica privata (qual è la libera vendita o coltivazione dei legumi)».

Con queste premesse il primo cittadino ha quindi «ritenuto di dover intervenire con urgenza per salvaguardare la salute anche di un singolo cittadino». Ed è per questo che con un opportuno provvedimento ha deliberato «il divieto assoluto di vendita e coltivazione di fave, piselli, fagioli e legumi similari nel raggio di 300 (trecento) metri in linea d’aria dall’abitazione del cittadino sita nell’immobile ubicato in Potenza alla via Ondina Valla e in viale del Basento (Eurospin) quale luogo di lavoro».

Nell’ordindanza il sindaco precisa che «coloro che vendono o hanno adibito i propri fondi alla coltivazione di fave, piselli, fagioli e legumi similari, in un raggio di metri inferiore al limite di 300 metri, devono procedere entro il termine massimo di 10 giorni dall’affissione della ordinanza, alla rimozione delle piantagioni, o evitare la vendita degli stessi prodotti». L’efficacia dell’ordinanza permane sino a quando interverrà apposito atto di revoca e in caso di mancata ottemperanza si incorrerà, ricorda ancora il sindaco, «nel reato di cui all’art.650 C.P. il quale così recita “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene è punito se il fatto non costituisce un reato più grave con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda sino ad 206,58 euro”».

Il favismo è una patologia congenita causata dalla carenza dell’enzima G6PD (glucosio-6-fosfato deidrogenasi) nel sangue: questa carenza causa la distruzione dei globuli rossi. I soggetti affetti da questa variante genetica devono evitare di entrare in contatto con le fave, i cui semi, contengono al loro interno la divicina, una sostanza che distrugge i globuli rossi. Nelle persone affette da favismo le crisi potrebbero essere scatenate non solo dall’assunzione delle fave, ma anche dall’inalazione dei loro vapori.

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