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L’antenna in contrada Botte

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POTENZA – Continuano le vicende giudiziarie sui lavori per l’antenna di contrada Botte e a farne le spese è nuovamente il Comune. Il Tar della Basilicata, infatti, ha accolto il ricorso di Telecom contro il Comune di Potenza che aveva disposto la «sospensione dei lavori di tutti gli impianti di cui non risultano ultimati i lavori e di quelli di cui il titolo abilitativo risulti efficace o presentato alla data del 5 novembre 2019» tra cui prefigura quello che la stessa Telecom sta installando nel fondo di Potenza in contrada Botte/Torretta, sulla strada provinciale “Di Giuliano”, «deducendo, da più angolazioni la violazione di legge e l’eccesso di potere».

Il comune di Potenza, costituitosi in giudizio, aveva concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza. Dopo la camera di consiglio dello scorso 29 gennaio il Tar ha dichiarato il ricorso fondato e ha condannato lo stesso Comune alle «spese di lite in favore della società intimata» per 2.000 euro. Il Tar ha preso in esame l’articolo 6 del “regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici” («che non contempla un termine entro il quale il piano di localizzazione degli impianti debba essere approvato»). Il tribunale amministrativo spiega che il Comune, nel disporre la sospensione dell’installazione «di tutti gli impianti di cui non risultano ultimati i lavori e di quelli di cui il titolo abilitativo risulti efficace o presentato alla data del 5 novembre 2019», fino all’approvazione del piano di localizzazione finirebbe col determinare la «possibilità di bloccare surrettiziamente a tempo indeterminato tutte le installazioni degli impianti di telecomunicazioni elettroniche, laddove, viceversa, la normativa statale comunitaria di settore è improntata alla massima snellezza e celerità, perseguendo l’obiettivo di favorire l’installazione degli impianti nel minor tempo possibile, sì da realizzare al più presto il completamento della rete infrastrutturale, in modo da garantire all’utenza un servizio capillare ed efficiente».

Nelle motivazioni, inoltre, il Tar specifica che la «sospensione» può avvenire «per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario» e che il termine della stessa «è esplicitamente indicato nell’atto» cosa che non succede nella nota comunale intimata che «ha inteso, con formulazione non appropriata, incidere sugli effetti dei titoli edilizi su cui l’esecuzione delle opere in questione si fonda». E ancora, «è evidente che alcun termine della disposta sospensione è espressamente indicato nella nota medesima, in palese violazione del chiaro dettato legislativo». Per la «determinazione del lasso temporale massimo di durata del provvedimento», «neppure può assumere valenza l’aver fissato il venire meno degli effetti di sospensione in coincidenza con l’approvazione del piano di localizzazione degli impianti», in quanto non si individua «il termine entro cui tale normazione deve essere approvata dal consiglio comunale». Alla luce di questo nuovo pronunciamento del Tar, il ripetitore di contrada Botte sarà quindi ultimato. A meno che il Comune non decida di presentare ricorso.

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