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La sede lucana della Corte dei conti

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POTENZA – L’ex comandante della Guardia di Finanza di Lauria, Fiorenzo Fioravanti, dovrà risarcire la pubblica amministrazione con 100 mila euro. Lo ha deciso, con la sentenza pubblicata il 14 febbraio scorso, la sede lucana della Corte dei conti, «in considerazione del clamore suscitato dalla vicenda corruttiva, perpetrata a lungo e con indubbia pervicacia per somme sicuramente non irrisorie e con fraudolenta e astuta macchinazione».

In sostanza Fioravanti, coinvolto nei primi anni Duemila in un’associazione a delinquere finalizzata alla concussione e all’abuso d’ufficio e condannato in via definitiva (dopo un momentaneo annullamento della Cassazione) a 9 anni e 10 mesi di reclusione dalla Corte di appello di Salerno nel 2013, è stato punito per aver infangato con le proprie azioni l’immagine della Guardia di Finanza. In particolare l’accusa ha contestato all’ex tenente delle Fiamme gialle una «una lesione al prestigio dell’amministrazione a causa della dolosa violazione di obblighi di correttezza e fedeltà ai doveri di ufficio».

Un’impostazione pienamente sposata dal collegio giudicante della Corte dei conti, che ha sottolineato «la gravità del reato, in considerazione dell’estimazione di cui l’istituzione pubblica (Guardia di finanza) dovrebbe godere presso la collettività». La vicenda di Fioravanti ebbe, effettivamente, una certa eco all’epoca dei fatti. L’ufficiale, si legge nella condanna di sei anni fa, nel corso degli accertamenti fiscali «esercitava la sua attività con modalità anomale di convocazione, con plateali perquisizioni, con domande subdole o atteggiamenti larvatamente minacciosi», per «incutere timore ai contribuenti». Seminata la paura, intervenivano i suoi complici «che formalizzavano la richiesta di danaro o altra utilità».

Una condotta reiterata che ha indotto l’accusa a usare la mano pesante nella richiesta di risarcimento: il cosiddetto “raddoppio tangentizio” (il doppio della complessiva utilità ricevuta) calcolata in un massimo di 418 mila euro. Ma i giudici contabili hanno affermato l’invalicabile «canone della irretroattività della norma “afflittiva”», considerando che i reati commessi da Fioravanti si sono verificati prima del 2012, anno di entrata in vigore del meccanismo del “raddoppio tangentizio”. E hanno optato, pertanto, alla quantificazione in “via equitativa” del danno, vale a dire stabilita secondo il giudizio del magistrato.

Dal canto suo, l’avvocato di Fiorenzo Fioravanti ha provato a ottenere la prescrizione dell’azione di danno in quanto l’ultima costituzione in mora (l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligazione dovutagli) sarebbe stata consegnata dalla Guardia di Finanza l’8 luglio 2014 nelle mani dell’ex moglie, separata da Fioravanti dal 2005. «Pertanto – ha sostenuto la difesa – la costituzione in mora non è mai entrata nella sfera giuridica del destinatario che peraltro si trovava in detenzione carceraria». Una tesi non accolta dal collegio giudicante.

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