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Lo stabilimento Fca di San Nicola di Melfi

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POTENZA – Sono più di sei anni che si sa che nella falda acquifera sotto lo stabilimento Fca di Melfi ci sarebbe una contaminazione da cloroformio, dicloropropano e un eccesso di manganese. Ma da allora la casa automobilistica non ha ottemperato all’obbligo di comunicare formalmente agli enti di controllo «una relazione tecnica descrittiva sulle misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza eventualmente adottate», che sarebbe il primo passo di una procedura per l’individuazione dei responsabili e la bonifica del sito. Né ha trasmesso una serie di informazioni chieste dalla Provincia per vagliare l’ipotesi che sia proprio la fabbrica di auto la fonte dell’inquinamento.

E’ quanto emerge dalla sentenza con cui il Tar Basilicata ha appena dichiarato inammissibile il ricorso presentato nel 2014 dalla Sata spa, ed ereditato in anni più recenti dalla Fca Melfi srl, contro una nota dell’ufficio prevenzione e controllo ambientale della Regione Basilicata, che sollecitava la proprietà del’impianto di San Nicola di Melfi a inviare la documentazione in questione. Più un’ulteriore nota della Provincia di Potenza che «invitava», tra l’altro, la Sata «ad effettuare ulteriori indagini nel sito, finalizzate a verificare lo stato qualitativo delle acque di falda». Il collegio presieduto da Fabio Donadono (Pasquale Mastrantuono consigliere estensore e Benedetto Nappi primo referendario) ha censurato le resistenze opposte dalla società che gestisce l’impianto automobilistico, dopo aver lei stessa dato atto della presenza dell’inquinamento in questione nei campioni prelevati da un suo consulente in tre pozzi «a monte» dello stabilimento. Nel 2013, infatti, Sata avrebbe risposto positivamente alle richieste del Comune di Melfi, intenzionato a capire se la contaminazione scoperta anni prima sotto il termovalorizzatore Fenice si fosse estesa alle aree confinanti, tra le quali la stessa Sata, nonostante la barriera idraulica attrezzata per contenere quei veleni con una serie di pozzi, che emungono tuttora in continuo l’acqua della falda.

Dopo la trasmissione dal Comune di Melfi a Regione e Provincia di quella relazione in cui l’inquinamento veniva addebitato da Sata a Fenice, però, la società si sarebbe posta subito sulla difensiva contestando l’invito di via Verrastro, datato ottobre 2013, ad avviare, con le comunicazioni di rito, l’iter per l’individuazione del responsabile che può portare alla bonifica del sito contaminato, dal momento che non v’erano elementi a sostegno di alcun tipo di responsalità da parte sua. Atteggiamento confermato a distanza di qualche mese, a luglio del 2014, quando la Provincia di Potenza avrebbe chiesto quelle ulteriori indagini e una serie di documenti, tra i quali «una relazione sulle attività di produzione e gestione dei rifiuti, nonché sulle operazioni di manutenzione degli impianti», e «la planimetria in formato digitale, riportante tutte le reti idriche (potabili ed industriali), pozzetti di scarico e le diverse sezioni dello stabilimento».

Il tutto con l’evidente scopo di vagliare l’ipotesi di un inquinamento provocato direttamente dalla fabbrica di auto, «in quanto i tre piezometri a monte del sito (… )non possono essere considerati rappresentativi dell’intero sito, in quanto non tengono conto dell’effettiva presenza di potenziali contaminanti in aree non soggette a richiamo da parte della barriera idraulica» della Fenice. Motivo, scriveva la provincia, per cui non potevano più escludersi «ulteriori contributi provenienti dall’impianto Sata». L’udienza davanti ai giudici di via Rosica si è svolta soltanto mercoledì scorso, e ha visto prevalere le ragioni della Regione e di Rendina Ambiente, che nel frattempo ha rilevato il termovalorizzatore Fenice. La nota della Regione non vale a individuare il responsabile dell’inquinamento, è stata la tesi sposata dai magistrati.

Di qui la pronuncia di inammissibilità del ricorso coltivato da Fca per mancanza di una concreta lesione dei suoi interessi. Stesso discorso per la nota, successiva, della Provincia di Potenza, che «nel comunicare l’avvio del procedimento, finalizzato all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, si è limitata ad affermare che non poteva essere immediatamente stabilita l’estraneità della ricorrente».

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