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Due livelli di eccezioni: quelle preliminari per convincere la corte che la revocazione di quanto deciso nel 2008 dalla Disciplinare su Potenza – Salernitana è inammissibile. Poi quelle nel merito, perché – se anche tra uno o due mesi il ricorso di Palazzi venisse ritenuto fondato – sulle dimensioni della sanzione ci sarebbe molto da discutere. Ed i legali del Potenza sono pronti a farlo, dopo aver fornito all’organo giudicante una ricca memoria difensiva che martedi’ ha ampiamente orientato la decisione sul rinvio. Perché è stato Chiacchio a chiedere di riesaminare la posizione di Evangelisti, a differenza di quanto raccontato in quella nota sul sito della Salernitana che parla di un rinvio preso atto delle eccezioni avanzate dal collegio difensivo della società campana.

Ma entriamo nel dettaglio della procedura. Pare che il presidente della corte, Giancarlo Coraggio, abbia avuto modo di definire “di particolare pregio” la prima eccezione presentata dai legali rossoblu, per la quale Palazzi avrebbe fatto scadere il termine massimo per inoltrare il suo ricorso. L’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva infatti recita: “Tutte le decisioni (…)possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”. Il termine è perentorio (lo specifica l’articolo 38, ndr) e Palazzi non l’ha rispettato. Pur essendo infatti vero che la Procura Federale ha ottenuto solo l’11 dicembre 2009 copia degli atti relativi all’inchiesta penale, la “scoperta del fatto” di cui parla il codice non può che risalire al 23 novembre, giorno dell’arresto cautelare di Giuseppe Postiglione e Pasquale Giuzio. I trenta giorni dovevano quindi scadere il 23 dicembre, mentre Palazzi ha aspettato il 9 gennaio (alla vigilia di Andria – Potenza, ndr) per inoltrare il suo ricorso, rendendolo irricevibile.

La seconda eccezione procedurale punta invece sull’assenza e sulla natura degli “elementi nuovi” che l’art. 39 ritiene essenziali per riesumare una decisione divenuta inappellabile. Tali elementi non devono solo essere nuovi, ma – secondo il Codice – idonei a comportare una “diversa pronuncia” rispetto a quella passata già in giudicato. Se Palazzi vede l’elemento di novità e il fulcro della sua accusa nella posizione di Luca Evangelisti – presunto intermediario della combine, mai coinvolto nel primo processo – la Corte si troverebbe adesso a vagliare la condotta di “capa di bomba” senza però potergli consentire una difesa, perché la revocazione non ammette altre parti se non quelle coinvolte nel processo originario. Né si potrebbe prima condannare il Potenza per illecito, poi eventualmente sottoporre Evangelisti ad un autonomo giudizio sportivo dal quale potrebbe uscirne anche assolto. Significherebbe correre il rischio di smontare, in un secondo momento, quel sospetto di illecito che nel frattempo avrebbe già condannato il Potenza ad un’ingiusta morte sportiva. Cosa diversa è chiedere alla Procura – come ha fatto la Corte – di acquisire anche quanto detto da Evangelisti alla giustizia ordinaria, visto che è di fronte a quel tribunale che i due presunti super testimoni hanno tirato in ballo la figura dell’ex ds del Martina. Innescando la nuova furia di Palazzi.

Se però questi due passaggi essenziali non bastassero ad ottenere l’inammisibilità del ricorso, il Potenza saprebbe difendersi anche nel merito dell’accusa. Andiamo in ordine. Lopiano ha parlato alla Dda di una scommessa effettuata da Postiglione sulla sconfitta del Potenza contro la Salernitana, ma della giocata non c’è nessuna prova (mentre nell’ordinanza di custodia cautelare, ad esempio, sono allegate le fotocopie di scommesse su Perugia – Potenza, ndr). Non solo. A mancare è soprattutto il dirigente della Salernitana con cui Postiglione si sarebbe messo d’accordo per truccare la partita, come dichiarato da Lopiano e De Angelis. Se c’è chi vende, qualcuno dovrà pure comprare. Ma le indagini non l’hanno mai individuato. Occhio anche ai due testimoni: per gli avvocati del Potenza le loro dichiarazioni rilasciate al pm Basentini sono inattendibili perché condizionate, con tutta probabilità, dal malumore per il Daspo ricevuto in occasione della gara interna con il Gallipoli e da altri screzi intercorsi tra loro e Postiglione. L’inattendibilità di Lopiano e De Angelis fa cadere, secondo Chiacchio e i suoi collaboratori, anche il racconto dei due sul passaggio dei famosi 150mila euro da Evangelisti a Postiglione. L’elemento nuovo per eccellenza su cui si fonda il ricorso di Palazzi. I super testimoni sarebbero infatti inciampati in più di qualche contraddizione nello svelare l’accaduto: persone presenti, luogo esatto, macchina utilizzata per il viaggio.

Inoltre, la difesa del Potenza sostiene di aver opportunamente giustificato (come rimborsi spese, diritti d’immagine etc.) davanti alla Disciplinare anche le somme di denaro versate da Postiglione ai calciatori De Cesare, Cuomo e Cammarota successivamente alla partita incriminata, dalla quale i tre erano stati esclusi.

Ultima eccezione, non meno essenziale: Palazzi ha puntato forte come elemento di novità sugli sms minatori che – secondo l’inchiesta della Dda – Postiglione si sarebbe inviato da solo alla vigilia della partita, il 19 aprile 2008. Una perizia tecnica di parte punta a dimostrare che non c’è assoluta certezza sull’invio di quegli sms da un’utenza internet ricollegabile al gruppo editoriale Ni.Pa. della famiglia Postiglione.

Alla resa dei conti, per gli avvocati, è in ogni caso inammissibile la richiesta di esclusione dal campionato di competenza, paragonabile per una società sportiva alla pena di morte. Il confronto è con Calciopoli: possono essere le colpe di Postiglione e Giuzio talmente gravi da punire il Potenza più di quanto venne punita la Juventus per la condotta di Moggi e Giraudo? La società bianconera, lo ricordiamo, venne condannata in ultima istanza con la retrocessione in B e nove punti di penalizzazione.

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