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Sergio Abramo

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CATANZARO – Il Comune di Catanzaro non si arrende e rincorre il sogno della sede della Soprintendenza in quello che è il capoluogo di regione, come succede normalmente nel resto d’Italia. Il Mibact ha istituito la nuova Soprintendenza Archeologica Catanzaro-Crotone con sede nella città pitagorica nel castello di Carlo V, ma Catanzaro non ci sta: dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale sollecitava l’annullamento del decreto, la battaglia si sposta al Consiglio di Stato.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo, nei giorni scorsi ha deciso di promuovere ricorso in appello contro la sentenza 13991/2020 del 10 novembre del TAR Lazio, con nomina sia congiunta che disgiunta dei legali interni dell’Ente. Palazzo de Nobili aveva proposto ricorso evidenziano «l’evidente violazione di ogni criterio di ragionevolezza, motivazione, efficienza, efficacia, istruttoria, parità di trattamento posti in essere con l’attività amministrativa impugnata con richiesta di annullamento del decreto ministeriale del 28 gennaio 2020 nella parte in cui individua in Crotone e non in Catanzaro la sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone».

Nei giorni scorsi anche la Provincia di Catanzaro aveva impugnato la sentenza del Tar Lazio, dinanzi al Consiglio di Stato, contro il Ministero dei Beni culturali e gli enti territoriali di Crotone.

Il Comune di Catanzaro ha contestato il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020 che individuando gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione periferica del ministero, indicava in Crotone la sede della neo istituita Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, nonché il decreto del presidente del Consiglio del 2 dicembre 2019 nella parte in cui non prevede che almeno una delle Soprintendenze regionali abbia sede nel capoluogo di regione. Il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale il Comune di Catanzaro sollecitava l’annullamento del decreto dell Mibact, premettendo che il decreto impugnato ha previsto anche Soprintendenze interprovinciali, per il Tar «rispetto a tale assetto, il Comune lamenta un pregiudizio per l’intera comunità calabrese, che avrebbe eventualmente potuto lamentare la Regione Calabria».

Il Comune di Catanzaro, infatti, «in quanto ente esponenziale del territorio comunale di riferimento, ancorché riferibile al capoluogo di Regione, non è legittimato a far valere in giudizio interessi imputabili all’intero ambito regionale la cui tutela è affidata alla Regione, e dunque ad un altro soggetto costituzionalmente distinto che, solo, potrebbe rivendicare la pretesa irrazionalità delle scelte effettuate con il Decreto impugnato».

In più, per i giudici non può essere ricavata una legittimazione del Comune «in forza del precedente D.M. del 1985, con il quale, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe stata «istituita la sede per la Soprintendenza di Catanzaro».

Tale atto, infatti, «si era limitato a istituire un semplice Ufficio distaccato della Soprintendenza di Cosenza. Sicché, il Comune di Catanzaro, anche nel precedente assetto, pur essendo capoluogo di Regione, non era stato individuato quale sede di una Soprintendenza propria. La struttura organizzativa che risulta, invero, necessariamente collegata al capoluogo di Regione è, infatti, il solo Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria».

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