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Mario Oliverio

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CATANZARO – A distanza di poco meno di due mesi arrivano le motivazioni della decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato, lo scorso 20 marzo, il provvedimento dell’obbligo di firma a carico disposto inizialmente a carico del governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, nell’ambito del procedimento Lande Desolate (LEGGI LA NOTIZIA DELL’ANNULLAMENTO).

Il ricorso presentato dai legali del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio secondo i supremi giudici «è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla gravità indiziaria, sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari»

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Il provvedimento annullato era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 17 dicembre 2018 per l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio in relazione a presunte irregolarità in alcuni appalti (LEGGI LA NOTIZIA). Oliverio, comunque, è attualmente indagato ed ha già ricevuto l’avviso di conclusione indagini (LEGGI). 

Secondo i giudici, quelli a carico di Oliverio sono «elementi indiziari desunti dalle intercettazioni di conversazioni» di altri indagati, «alle quali non prende mai parte il ricorrente».

Quindi intercettazioni indirette che secondo la Cassazione «vengono lette ed interpretate senza considerare la intonazione canzonatoria e irriverente assunta dagli interlocutori sintomatica del compiacimento per essere riusciti a persuadere il presidente della Regione della bontà dei loro progetti e della serietà della operazione imprenditoriale».

In sostanza, «la chiave di lettura delle conversazioni – si legge nelle motivazioni – muove dal chiaro pregiudizio accusatorio che anche il ricorrente avesse condiviso le modalità fraudolente con cui dovevano essere finanziate le opere appaltate».

Un pregiudizio, dunque, che, però, non è per i giudici l’unico elemento discutibile delle accuse in quanto «ulteriore errore di valutazione – prosegue la Cassazione – è quello che emerge dall’enfatizzazione del ruolo di ‘unico proponente’ della delibera di competenza della Giunta regionale, trattandosi di un dato solo formale, non adeguatamente approfondito sotto il profilo della rilevanza del concreto ruolo svolto dal ricorrente nella verifica della correttezza dell’iter amministrativo seguito».

In conclusione, poi, le presunte sollecitazioni all’impresa Barbieri per rallentare la chiusura dei lavori dell’appalto per il rifacimento di piazza Bilotti di Cosenza (LEGGI), per la Cassazione «non risulta essere stata apprezzata in modo univoco nell’impugnata ordinanza, essendosi evidenziato da un lato la sua irrilevanza rispetto all’ipotesi di abuso di ufficio, e dall’altro, se ne è segnalata la possibilità di qualificarla in termini di corrispettivo dell’appoggio politico offerto dal ricorrente per il finanziamento delle opere complementari».  In particolare, «l’acritica unilateralità della lettura di tale vicenda pone fondati dubbi sull’effettiva valenza indiziaria del compendio probatorio posto a fondamento dell’ordinanza cautelare e renderebbe pertanto doverosa una ulteriore e più approfondita valutazione, che è tuttavia preclusa dall’insussistenza delle esigenze cautelari».

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