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La sede dell'Unical di Rende

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RENDE (COSENZA) – Dopo la sospensione delle elezioni studentesche all’Università della Calabria (LEGGI LA NOTIZIA), arrivano finalmente le sentenze che fanno luce sulla burrascosa vicenda. Molti degli studenti, oramai in campagna elettorale inoltrata e vicini alla data delle elezioni, non hanno preso bene la decisione del rettore Gino Mirocle Crisci, di sospendere le elezioni.

Il provvedimento è arrivato in seguito a un ricorso presentato dalla studentessa Antonella Massaro, ritenuta incandidabile perché non in regola con il pagamento delle tasse universitarie. La studentessa, iscritta al quarto anno della facoltà di Ingegneria edile-architettura e candidata al Senato accademico, nel ricorso presentato censurava “il provvedimento di esclusione, sul presupposto che il motivo addotto non risulta essere contemplato nelle disposizioni normative che regolano a monte le elezioni per le rappresentanze studentesche”.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha però evidenziato che lo studente non in regola con i pagamenti è soggetto ad alcune «preclusioni riguardanti la possibilità di sostenere esami, l’iscrizione al successivo anno di corso, il rilascio di qualsiasi certificato relativo alla carriera scolastica e la facoltà di iscriversi ad altra università o istituto. Dunque, è innegabile che lo studente non in regola con i versamenti debba qualificarsi come privo del requisito di “regolare iscrizione”».

Il polverone sollevato da Massaro ha fatto in modo che il rettore Crisci adottasse il provvedimento di sospensione delle elezioni studentesche in attesa di fare chiarezza sulla vicenda. Decisione ritenuta ingiusta dagli studenti che a loro volta hanno presentato ricorso contro l’Università della Calabria, oggi ritenuto però infondato e perciò respinto. Il provvedimento è stato emanato “al duplice scopo di non vanificare il giudizio in corso (ponendo il giudice e le parti dinanzi al fatto compiuto) e di scongiurare il rischio di annullamento delle elezioni, in caso di accoglimento del ricorso, giacché svoltesi in assenza di un candidato avente titolo a parteciparvi”.

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