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ALTOMONTE – Il decreto legge 102 del 31 agosto scorso prevedeva che i Comuni potessero, per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’Imu, considerare “prime abitazioni” le case e gli appartamenti concessi in comodato d’uso ai figli o ad parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. E dunque esentarle dal pagamento della seconda rata di dicembre. Ma pochissimi enti lo hanno fatto, approvando la delibera entro il termine del 30 novembre scorso: gli altri hanno proprio ignorato la norma che concedeva una boccata di ossigeno a molti padri di famiglia sui quali, dopo aver costruito casa per i figli, ancora non economicamente autosufficienti per potersele anche intestare, devono ora farsi carico anche delle imposte su queste abitazioni considerate “seconde case”. 

Tra i pochi Comuni calabresi che lo hanno invece fatto c’è Altomonte. Merito – fa sapere il circolo “Michele Presta” – dell’impegno di Sinistra Ecologia Libertà. Accogliendo e adattando alle condizioni economico-sociali locali, il Consiglio Comunale di Altomonte del 24 novembre scorso ha infatti accolto la richiesta di Sel e ha disposto «limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale, l’equiparazione all’abitazione municipale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, delle unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purché questi ultimi non siano proprietari di altri immobili di qualsiasi tipo. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta (il parente-proprietario), l’agevolazione di cui sopra si applica ad una sola unità immobiliare». 
L’agevolazione si applica secondo i seguenti criteri: che il comodante (il parente che risiede nell’abitazione) sia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro riferita all’anno precedente all’imposizione; e che il comodatario abbia stabilito la residenza nell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione la quale sarà rapportata al periodo di residenza dell’anno di imposizione. Naturalmente il parente-proprietario deve presentare – a pena di decadenza dal beneficio – una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del DPR. 445/2000, con la quale dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
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