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Dopo cinque mesi dalla sua approvazione in Parlamento il “modello Portogallo” ossia la tassazione agevolata per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud prende corpo.

È stato, infatti, emanato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento attuativo che fa scattare la misura della flat tax per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud.

Il testo contiene le regole sul nuovo regime fiscale e, di fatto, fa partire la misura contenuta nella manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera di pensionati che negli ultimi 5 anni erano residenti fuori dall’Italia, e che si trasferiscono in una piccola città del mezzogiorno (con meno di 20.000 abitanti).

L’aliquota agevolata potrà essere utilizzata in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Tale disposizione, si legge nella noto dell’Agenzia delle entrate «è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera».

Con il provvedimento di oggi del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione, ossia:

  1. Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  2. La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  3. Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  4. Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi
  5. L’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva. 
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