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Con sentenze n. 761 e 763 del 2013, depositate il 3 luglio 2013, il Tar Calabria di Catanzaro, Sezione seconda, ha dichiarato l’illegittimità delle nomine dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti delle ATERP di Cosenza e di Vibo Valentia effettuate dalla Regione Calabria.I provvedimenti impugnati – decreti del Presidente della Giunta Regionale e presupposte deliberazioni di Giunta Regionale – avevano dichiarato la decadenza dagli incarichi dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti, ex art. 1 L.R. n. 12/2005 (cosiddetto spoils system), con contestuale nomina dei nuovi componenti scelti su base fiduciaria dalla Giunta regionale calabrese.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, accogliendo in pieno le innovative argomentazioni proposte dai ricorrenti, difesi dagli avv.ti Oreste Morcavallo e Giancarlo Gentile per Cosenza e dall’avv. Valerio Zicaro per Vibo Valentia e già positivamente apprezzate dal Consiglio di Stato in sede cautelare, ha affermato che il Collegio dei Revisori delle ATERP è “un organo costituito da figure caratterizzate da un profilo tecnico, che svolgono funzioni di carattere neutrale, la cui designazione non richiede una vicinanza politica con i componenti dell’organo di vertice politico”.
Per tali ragioni, il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando illegittime le nomine dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei quali dovranno essere reintegrati i ricorrenti.

Il Tar Calabria di Catanzaro, Sezione seconda, ha dichiarato l’illegittimità delle nomine dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle Aterp di Cosenza e di Vibo Valentia effettuate dalla Regione Calabria. I provvedimenti impugnati – decreti del Presidente della Giunta Regionale e deliberazioni di Giunta Regionale – avevano dichiarato la decadenza dagli incarichi dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti a causa del cosiddetto spoil system, con contestuale nomina dei nuovi componenti scelti su base fiduciaria dalla Giunta regionale calabrese.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, accogliendo in pieno le innovative argomentazioni proposte dai ricorrenti, difesi dagli avvocati Oreste Morcavallo e Giancarlo Gentile per Cosenza e dall’avvocato Valerio Zicaro per Vibo Valentia e già positivamente apprezzate dal Consiglio di Stato in sede cautelare, ha affermato che il Collegio dei Revisori delle Aterp è “un organo costituito da figure caratterizzate da un profilo tecnico, che svolgono funzioni di carattere neutrale, la cui designazione non richiede una vicinanza politica con i componenti dell’organo di vertice politico”.
Per tali ragioni, il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando illegittime le nomine dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei quali dovranno essere reintegrati i ricorrenti.

 

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