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MILETO – È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal consigliere comunale Gianfranco Mesiano e dall’elettore Vincenzo Nicolaci con cui i due avevano chiesto l’annullamento della proclamazione degli eletti al consiglio comunale e alla carica di sindaco della tornata elettorale dello scorso 26 maggio 2019.

Tutto trae origine da un errore materiale per il quale «nei manifesti elettorali da affiggere all’interno ed all’esterno delle singole sezioni, nonché nelle schede elettorali fornite dal Ministero, il proprio nominativo non è stato riportato correttamente, risultando come “Gianfranco Vincenzo Mesiano” e non come “Gianfranco Mesiano”».

Di questo errore, alquanto palese, il diretto interessato si è reso conto a distanza di qualche giorno dall’avvenuta elezione di Salvatore Fortunato Giordano a sindaco sostenendo che l’errore «avrebbe procurato incertezze e dubbi nel corpo elettorale su chi realmente sia il candidato della lista elettorale “Ripartiamo insieme”, dimostrabili vuoi dal dato delle schede bianche (41) e nulle (71), vuoi dallo scarto di soli 61 voti di preferenza rispetto al candidato a sindaco vincente, Salvatore Fortunato Giordano».

Ma per il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro le paure e i timori di Mesiano sono da considerarsi non sufficienti per ammettere il ricorso e soprattutto alquanto tardivi.

Gianfranco Mesiano

«Infatti – si legge nel testo del ricorso – per giurisprudenza assolutamente prevalente e condivisibile, l’errata trascrizione del nome nei manifesti e nella lista va impugnata nel termine di trenta giorni dalla data di loro pubblicazione, senza attendere l’esito del voto, in quanto i manifesti recanti le liste dei candidati svolgono una funzione di pubblicità di non lieve momento nel procedimento elettorale rendendo pubblici i nominativi dei candidati anche ai fini della espressione del voto da parte degli elettori con la precisione voluta dalla rigorosa normativa in materia».

Il ricorso, difatti, è stato presentato il 19 giugno, ben oltre il limite dei 30 giorni dalla data di pubblicazione avvenuta pochi giorni dopo la presentazione delle liste (termine quest’ultimo fissato al 27 aprile 2019).

Il Tar pertanto non ha neppure preso in considerazione il merito del ricorso fermando al primo esame formale dei presupposti necessari per l’ammissibilità, proprio perché decisione formale, infine, i giudici amministrativi (Nicola Durante, Presidente, Estensore, Carlo Buonauro, Consigliere, Arturo Levato, Referendario) hanno deciso di compensare le spese.

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