X
<
>

Condividi:
5 minuti per la lettura

AVELLINO- Arriva il dissequestro per la sede del Liceo Mancini di Via De Concilii che, dopo una serie di interventi, potrà essere nuovamente destinato ad uso scolastico. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi, che ha accolto l’istanza di dissequestro presentata dal legale della Provincia di Avellino Luigi Petrillo nel settembre scorso. Resta invece ancora ai sigilli la palestra dell’istituto. La svolta arriva dopo il deposito della perizia affidata dal magistrato del Tribunale di Avellino per rispondere ad alcuni quesiti. “Il dissequestro del fabbricato Istituto Scolastico di via Dei Concili della sede del Liceo Scientifico PS Mancini con la restituzione in favore dell’ente proprietario, la Provincia di Avellino ad eccezione del corpo palestra denominato impianto a corpo C, per il quale rigetta l’istanza di dissequestro. E’ la disposizione che il fabbricato venga riaperta all’uso pubblico ovvero quello scolastico solo all’esito della rimozione dei serbatoi idrici e delle murature intorno ad essi costruiti ubicati nel locale sottotetto, rimozione da eseguirsi a cura dell’ente proprietario nel termine di giorni trenta”. Questa la conclusione delle otto pagine dell’ordinanza di dissequestro. L’ ultimo atto della lunga vicenda collegata alla struttura finita nel 2016 nel mirino della Procura arriva a distanza di 5 mesi dalla presentazione dell’istanza sequestro dell’immobile avvenuta il 19 settembre scorso da parte del difensore della provincia di Avellino l’avvocato Petrillo. Tutto a seguito del completamento di lavori autorizzati sulla palestra. A seguito dell’istanza visto anche il parere contrario espresso da parte della procura ing Marcello Rotondi non avendo contezza della valutazione sulla sicurezza anche dopo i lavori eseguiti dalla provincia. Che si presuppone Ivano fossero interventi migliorativi. Così il 26 settembre il gip aveva nominato il docente universitario Nicola Augenti, direttore del master di II livello in ingegneria Forense presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II è già titolare della cattedra di costruzioni in muratura presso lo stesso ateneo napoletano. Il 23 ottobre c’era stato il conferimento dell’incarico con i quesiti posti al perito da parte del magistrato. Le conclusioni del perito hanno portato alla svolta.
Il Gip ripercorre punto per punto con le conclusioni affidate nell’ udienza di martedì dal professore Augenti anche il nodo relativo all’unico punto per cui era in atto il sequestro del fabbricato, quello legato in particolar ai carichi gravitazionali e non alla sicurezza da eventuali eventi sismici. Una posizione rispetto a cui un nodo centrale e’ stato rappresentato dalla palestra, che resta sotto sequestro. Del tutto inutile, secondo il perito e’ stata anche il puntellamento dei solai della stessa, a causa di un errore di calcolo sulla loro profondità e spessore. Ma ecco cosa ha detto in merito il Gip sui quesiti e sulla permanenza del vincolo del sequestro : “A fronte di tali risultanze peritali-scrive Marcello Rotondi – la locale Procura ha chiesto il mantenimento del sequestro a tutela di una duplice esigenza, la prima correlata alla prevenzione di eventuali e futuri eventi sismici e la seconda alla sicurezza e tenuta della struttura rispetto agli ordinari carichi gravitazionali. Ebbene, ritiene quanto il mantenimento del sequestro al fine di prevenire eventuali e futuri eventi sismici, va evidenziato ( e ciò appare necessario in quanto l’argomento è stato riproposto dalla pubblica accusa) che il fabbricato non è più in sequestro per garantire la prevenzione di eventuali futuri eventi sismici, in quanto tale profilo preventivo è stato escluso dal novero di quelli che legittimarsi il mantenimento del sequestro con provvedimento del 16 novembre 2018 del Tribunale del riesame di Avellino. Le argomentazioni formulate al riguardo dal collegio investito del riesame reale, sono chiare, esaustive e condivise, di modo che è sufficiente per richiamo ad esse per sgomberare il campo da ogni possibile ulteriore equivoco. Consegue la necessità, oltre che l’opportunità, di rispettare il vincolo procedimentale derivante dalla decisione del giudice del gravame. Per Mera completezza non può che ribadirsi che tali conclusioni sono avvalorate anche dagli esiti delle odierne considerazioni peritali, nelle quali si ribadisce, con argomentazioni tecniche anche questo del tutto convincenti, la insussistenza di un obbligo immediato di intervento a carico del proprietario del fabbricato, ma solamente di programmazione, in un arco temporale prossimo ma non attuale”. Per cui il capitolo resta quello legato invece al secondo profilo. La sussistenza della correlazione con l’ipotesi di reato di omissione degli interventi per edifici che minacciano crollo o rovina : “Dunque, la necessità di valutare il mantenimento del sequestro esclusivamente solo sotto l’aspetto inerenti alla tenuta della struttura rispetto ai carichi gravitazionali azione con l’ipotesi di reato di cui all’articolo 677 C- scrive il Gip-, in riferimento alla quale il sequestro è stato mantenuto anche all’esito del riesame reale già citato, con particolare riferimento alla problematica relativa denominato corpo C sul quale l’ente proprietario e previa autorizzazione di questo ufficio gip, ha operato degli interventi potenzialmente migliorativi. Ebbene va evidenziato al riguardo che il prof. Ing Augenti ha rilevato come le considerazioni che portarono ad ipotizzare un pericolo di crollo di tale struttura partivano da un dato erroneo inerente la misura del solaio”. Una serie di consulenze sul ruolo della palestra, che il Gip risolve in questo modo, anche sulla base dell’ennesima perizia depositata: “In definitiva, l’unica effettiva attestazione circa le dimensioni del solaio proviene dal professor ingegner Bruno Calderoni, officiato dalla provincia di condurre una verifica del solo corpo della palestra, che l’esito di indagini approfondite sulle caratteristiche di questa struttura scienziato, Tra l’altro, un errore notivo nel quale erano incorsi tutti i precedenti consulenti i quali avevano assunto in 36 cm lo spessore del solaio di copertura che invece misurava 48 cm reali. Tale dato, invero, attestato da un professionista incaricato dall’ente pubblico proprietario del fabbricato, non appare in alcun modo confutato dalla pubblica accusa, che non è il livello argomentativo, sebbene della stessa sulla stessa incombe l’onere di provare fondatezza dell’ipotesi di reato per la quale si chiede il sequestro”.

Condividi:

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

EDICOLA DIGITALE