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Il visto di conformità e l’asseverazione tecnica sulla congruità delle spese diventano obbligatori per tutte le detrazioni edilizie utilizzate tramite le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.

E per quanto riguarda il Superbonus, anche ai casi in cui il contribuente applichi l’agevolazione direttamente in dichiarazione, con l’esclusione dei casi di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate, o tramite sostituto d’imposta.

È una delle novità fondamentali previste dal decreto antifrodi (decreto 157/2021) approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 12 novembre dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che contiene una serie di misure per evitare scorrettezze nell’utilizzo dei bonus edilizi. L’obiettivo del Legislatore è chiaro: evitare truffe e scorrettezze nell’utilizzo di agevolazioni particolarmente vantaggiose, che potrebbero generare crediti insistenti per lavori mai svolti.

Diventano più stringenti le regole sulla documentazione da presentare per utilizzare i vari bonus edilizi, prorogati fino al 2024 (il Superbonus fino al 2025) ma con maggiori controlli. Parliamo dei seguenti nuovi documenti obbligatori da produrre per fruire dei bonus in questione in specifici casi:

Il visto di conformità, rilasciato dai tecnici abilitati, certifica i presupposti che danno diritto alla detrazione.

L’asseverazione attesta i requisiti tecnici e la congruità delle spese.

In base all’articolo 1 del nuovo decreto, questi documenti vengono estesi ai seguenti casi.

Bonus edilizi: utilizzo delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, previste dall’articolo 121 del dl 34/2020. I bonus interessati da questa novità sono quelli per ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche, misure antisismiche, installazione impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus: il visto di conformità e l’asseverazione erano già previsti per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, adesso diventano necessari anche se il beneficiario utilizza la detrazione IRPEF al 110% in dichiarazione; sono però esclusi i casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi in autonomia oppure tramite sostituto d’imposta. in queste due fattispecie, infatti, è l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli preventivi sulla dichiarazione, dunque non viene richiesta ulteriore documentazione per la verifica, che viene invece richiesta nei casi di dichiarazione dei redditi presentata tramite CAF e intermediari.

Ci sono alcune novità sui criteri per la congruità dei prezzi: oltre ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, bisogna fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, da approvarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 157/2021.


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