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Il Palazzo della Consulta a Roma

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Finalmente, toccherà alla Corte costituzionale mettere ordine nelle competenze tra Stato e Regioni in materia di misure da adottare per fronteggiare l’emergenza determinata dalla diffusione della pandemia, che sta provocando una pesantissima crisi sanitaria, economica e sociale. I primi orientamenti possono essere già colti nella ordinanza con la quale la Corte ha sospeso l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta, che ha dettato misure di contenimento della diffusione dell’epidemia diverse e in contrasto con quelle disposte dallo Stato.

Su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha denunciato come la legge regionale, nel suo complesso e in singole disposizioni, violasse competenze statali e fosse in contrasto con la costituzione, la Corte costituzionale, nel valutare in primo e provvisorio esame se la pretesa dello Stato possa apparire fondata, ha enunciato due principi. Il primo, di fondo: “la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione”. È quanto autorevoli commentatori vanno ripetendo da tempo, ricordo l’insistito richiamo di Sabino Cassese, trovando non sempre adeguato ascolto.

Da questa netta affermazione della competenza statale, la Corte trae due conseguenze che giustificano una immediata sospensione della legge regionale, la quale “sovrapponendosi alla normativa statale” dettata nell’esercizio della ricordata competenza esclusiva “espone di per se stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per il minor rigore”. Inoltre “le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone”.

A questo si aggiunge il secondo principio di fondo: “l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione”. Ecco che sullo sfondo traspare il principio di sussidiarietà e un abbozzo di criteri per la affermazione di un principio di supremazia dello Stato. Vi sono situazioni nelle quali risponde all’interesse pubblico, diremmo all’interesse nazionale, la gestione unitaria di determinate competenze.

C’è da essere soddisfatti per questa iniezione di chiarezza in un panorama altrimenti nebuloso. Come pure c’è da constatare con soddisfazione il buon funzionamento delle istituzioni, in particolare delle garanzie costituzionali, anche nei tempi e negli strumenti di intervento messi in campo. La legge regionale è del 9 dicembre, il ricorso del Presidente del Consiglio alla Corte costituzionale è del 21 dicembre, la decisione cautelare della Corte è del 14 gennaio, la decisione definitiva sarà adottata nell’udienza del 23 febbraio. La scansione dei tempi mostra senza necessità di commenti l’efficienza del sistema.

Quanto alle garanzie della costituzione, questa volta nell’ambito dei rapporti tra Stato e Regioni ma con effetti sulla salute dei cittadini, è da prendere positivamente atto che la Corte ha messo in campo uno strumento utilizzato ora per la prima volta: la sospensione cautelare dell’efficacia di una legge, in attesa della decisione sulla sua legittimità costituzionale.

Uno strumento di particolare incisività e rilievo, che consentirebbe di prevenire e fronteggiare il rischio che leggi adottate per l’emergenza finiscano per trasmodare ed incidere pericolosamente sui diritti fondamentali dei cittadini.


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