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La Corte costituzionale mette ordine nel confuso terreno delle competenze dello Stato e delle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, superando le ambiguità, i contrasti e le incertezze che hanno caratterizzato l’esperienza di un intero anno.

L’occasione è stata offerta dal ricorso che il Governo ha proposto, denunciando la illegittimità costituzionale delle norme emanate dalla Regione Valle d’Aosta che, con una legge dell’11 dicembre 2020, ha adottato misure in contrasto con quelle disposte dallo Stato.

L’orientamento della Corte si poteva intuire dalla sospensione della efficacia della legge regionale, disposta dalla Corte stessa in via cautelare il 14 gennaio, in attesa della decisione nel merito della questione, ora adottata.

Il tema di fondo riguarda le competenze statali e regionali stabilite dall’articolo 117 della costituzione, per il quale è di competenza esclusiva dello Stato la “profilassi internazionale”, mentre la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, dello Stato e delle Regioni. In quest’ultima ripartizione, la legislazione statale deve stabilire i principi fondamentali, nel cui quadro può operare la competenza e la legislazione regionale. Non è necessario essere specialisti della materia per immaginare che la determinazione dei confini tra le rispettive competenze possa essere, come è avvenuto, terreno di scontro.

Sotto questo aspetto la riforma costituzionale del 2001, ha ridisegnato con una visione ambigua di federalismo sbilanciato, tra un già e un non ancora, l’assetto delle rispettive competenze, usando espressioni che vedono più volte sovrapponibili le materie attribuite allo Stato o alle Regioni. Per prevenire o superare i conflitti si dovrebbe fare affidamento su si una dose consistente di leale collaborazione, che è mancata nella gestione della emergenza sanitaria. Oppure dovrebbe essere chiara, e meglio stabilita e regolata con una apposita disposizione costituzionale, la supremazia statale quando la dimensione dei problemi da affrontare riguarda l’interesse nazionale.

In questo terreno fluido e controverso la Corte costituzionale ha svolto la sua funzione di fare chiarezza, con effetti che, nella definizione delle materie e delle competenze, individuano principi che vanno oltre la singola controversia, che si sarebbe comunque svuotata con la scadenza temporale delle misure adottate. Il comunicato con il quale la Corte ha diffuso la notizia della propria decisione, consente di individuare un punto fermo, anche in attesa delle argomentazioni che saranno sviluppate nella motivazione della sentenza.

La materia che ha ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale, rientra nella “profilassi internazionale” ed è affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni, anche quelle ad autonomia speciale come la Valle d’Aosta, non possono invadere questa materia con una propria disciplina. Basta questo per archiviare un anno di ricorrenti polemiche e contrasti tra Presidenti di Regione e Governo su provvedimenti adottati, o solamente preannunciati, su competenze rivendicate, impropriamente esercitate oppure omesse.

L’indicazione per il futuro è chiara. La materia “profilassi internazionale”, che improvvidamente la riforma costituzionale del 2001, nella sua elencazione, ha posto accanto alle dogane ed ai confini nazionali, alimentando una errata lettura della portata di quella espressione, non si esaurisce in una sorta di controllo sanitario ai confini, quasi come una misurazione della temperatura corporea all’ingresso, nelle frontiere.

Anche se ci si limita alla interpretazione letterale, ogni buon vocabolario della lingua italiana chiarisce che la profilassi è l’insieme dei provvedimenti atti a prevenire e circoscrivere la diffusione delle malattie, in particolare quelle infettive. E nel caso della attuale epidemia la profilassi, da praticare nell’intero territorio nazionale, rientra nella dimensione internazionale. Le cronache mostrano la potenza diffusiva di questo nuovo agente patogeno, capace di colpire l’intera popolazione mondiale.

La rilevanza internazionale della profilassi, da attuare nei singoli Paesi, è provata dalla qualifica di pandemia, stabilita dalla Organizzazione mondiale della sanità, dalla cooperazione tra Stati e dalla integrazione delle misure a livello europeo, dalla conformità delle misure adottate.

La decisione della Corte costituzionale offre al Governo la base costituzionale, non più controvertibile, per una decisa ed efficace azione di contrasto dell’epidemia, attuando anzitutto, come è di sua competenza, la vaccinazione della popolazione, vale a dire la prima “profilassi” della malattia infettiva. Alla rivendicazione della competenza statale, che è stata riconosciuta, deve seguire l’efficacia della sua azione: all’attribuzione del potere, si collega la responsabilità.


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