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Mario Draghi

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L’obbligo più o meno esteso di vaccinazione, che si annuncia come condizione per svolgere determinate attività, partecipare ad eventi o per frequentare al chiuso pubblici esercizi, propone ancora una volta la questione se sia ammissibile imporre la vaccinazione e se non sia piuttosto una intrusione nella sfera della persona, limitandone la libertà.

Dal punto di vista della costituzione le vaccinazioni, che senza dubbio sono un trattamento sanitario intrusivo, possono essere rese obbligatorie solamente se lo dispone la legge, e se questa imposizione sia giustificata dal bilanciamento dei beni costituzionali in gioco. Anzitutto la salute, che è tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo”, e che riguarda  tanto  la salute propria e la rivendicazione delle profilassi, per prevenire le malattie, e delle cure in caso di infermità, quanto il diritto degli altri individui a non essere contagiati. La salute è anche tutelata “come interesse della collettività”. Questo è evidente in caso di malattie contagiose o epidemie che richiedano precauzioni o interventi sanitari generali o per determinate categorie di persone per le quali si presenti un rilevante rischio.

Su questa base l’obbligo di vaccinazione deve essere giustificato: il trattamento sanitario deve essere rivolto alla protezione della salute della persona, anche se ne può derivare il rischio, limitato e remoto, di un qualche danno che si può subire nell’interesse collettivo e che eventualmente deve essere indennizzato.

Concorrono altri criteri che rendono ragionevole, e quindi giustificata, la imposizione della vaccinazione: deve essere un mezzo adeguato nei risultati attesi rispetto al fine che si persegue; il sacrificio di scelte diverse, che la persona avrebbe liberamente fatto, deve essere proporzionato rispetto all’obiettivo della salute altrui e  collettiva, che deve essere egualmente preservato. Come si intuisce agevolmente, molti elementi di giudizio hanno alla base elementi tecnici, che si richiede siano forniti da competenze scientifiche sanitarie, quale presupposto di una valutazione politica, suscettibile di essere verificata dalla Corte costituzionale, nella eventuale valutazione della ragionevolezza delle scelte adottate dal legislatore.

Basterebbe questo a dare un quadro di principi ai quali attenersi. Del resto le vaccinazioni obbligatorie sono una esperienza tradizionale, hanno consentito di sradicare malattie un tempo ampiamente diffuse, con danni gravi e permanenti perla persona colpita, come per il vaiolo o la poliomielite. Consentono inoltre di prevenire numerose malattie contagiose soprattutto in età infantile.

La inosservanze dell’obbligo di vaccinazione che la legge impone a volte è sanzionato. Altre volte è richiesta la certificazione di aver assolto questo obbligo, ad esempio per la iscrizione scolastica nell’età infantile, anche con la finalità di proteggere la salute altrui. In particolare dei bambini che per la loro condizione sanitaria non possono essere resi immuni mediante la vaccinazione, mentre possono godere della immunità sociale quando il numero di vaccinati nella comunità costituisce una barriera alla diffusione della malattia.

Quale è allora il problema che si presenta come nuovo. Non viene introdotta la vaccinazione obbligatoria generalizzata contro il Coronavirus, che ha determinato la pandemia in corso. Sembrerebbe ci siano i presupposti per disporla con legge: una pandemia che ha determinato anche nel nostro Paese un numero elevatissimo di morti e intasato il servizio sanitario, allo stato fronteggiabile solo mediante la vaccinazione di massa. Si preferisce legittimamente il percorso meno costrittivo, ma fino ad ora egualmente efficace, della esortazione a vaccinarsi, probabilmente perché la domanda di vaccinazione supera la capacità di erogazione, mentre all’obbligo imposto dovrebbe corrispondere il dovere dello Stato di farvi immediatamente fronte. Viene percorsa la via indiretta della vaccinazione come requisito per svolgere determinate attività, anche lavorative, come è già avvenuto per il personale sanitario, o può essere prevista come un onere per partecipare ad eventi o collocarsi in situazioni considerate a rischio di diffusione del contagio. Si direbbe che si passa dalla vaccinazione intesa come strumento di protezione della salute individuale, alla vaccinazione come condizione per lo svolgere alcune attività della vita sociale che presentano un elevato rischio di contagio.

Di qui la sensazione che possa costituire un limite alla libertà individuale. Così non è, sempre che la vaccinazione, e la sua documentazione, sia richiesta nei limiti ragionevoli della adeguatezza e proporzionalità rispetto all’obiettivo di escludere o limitare la possibilità di contagio. La vaccinazione può essere un requisito per svolgere in sicurezza, propria o altrui, determinati lavori o svolgere attività nelle quali sia inevitabile il contatto con una moltitudine di persone, con il rischio effettivo di diffusione della epidemia. Può anche essere un onere per frequentare luoghi chiusi nei quali si presenti lo stesso rischio, se questo è elevato ed effettivo.

In questo contesto è da tenere presente che le regole di comportamento non richiedono sempre di essere imposte dalla legge. È affidata alla responsabile autonomia di ciascuno seguire tutte le cautele idonee a non arrecare danno a se stessi ed agli altri, e che consentono di prevenire e limitare la diffusione dell’epidemia.


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