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LE RIFORME della giustizia e della pubblica amministrazione, destinate a ricondurre entrambe a funzionalità ed efficienza, sono due condizioni essenziali per ottenere e gestire le risorse finanziarie europee necessarie per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PRNN).

Per quanto riguarda la giustizia, tutti considerano intollerabile la eccessiva durata dei processi, sia civile che penale, e ci siamo impegnati a ridurla, nell’arco di tempo di attuazione del piano, rispettivamente del 40 e del 25 per cento.

Sulla base dei lavori e delle proposte di due commissioni ministeriali di studio, presiedute per il penale da Giorgio Lattanzi e per il civile da Francesco Paolo Luiso, la Ministra Marta Cartabia ha consultato ripetutamente le forze politiche, informato le Commissioni parlamentari, mediato con cura e attenzione per costruire la convergenza su un testo che il Presidente Mario Draghi ha condotto all’approvazione unanime del Consiglio dei ministri. È evidente che le diverse componenti della maggioranza non hanno visto accolte integralmente le proprie posizioni. Come è altrettanto evidente che alla adesione espressa nella sede governativa, ci si attende segua una solidarietà destinata ad essere mantenuta nella sede parlamentare. Il complesso di Penelope, che disfa di notte la tela tessuta di giorno, non si addice alla affidabilità ed ai tempi richiesti dal rapporto con le istituzioni europee.

Il terreno di più evidente frizione è costituito dalla prescrizione del reato che, come previsto dalla precedente riforma promossa dal Ministro Bonafede, non dovrebbe più operare come tale dopo la sentenza di primo grado, mentre verrebbe sostituita per gli ulteriori gradi di giudizio dalla improcedibilità, se viene superata la durata ragionevole del processo determinata dalla legge per il giudizio di appello e per quello di cassazione. In tal modo vengono combinati, integrati e resi complementari due principi, destinati a comporre la garanzia per ogni individuo di non essere sottoposto indefinitamente ad un processo. La prescrizione sostanziale pone un termine all’esercizio della potestà punitiva dello Stato, determinato in relazione alla gravità del reato.

Subire un processo per fatti remoti nel tempo rende difficile un genuino accertamento dei fatti, mentre una eventuale condanna perde la funzione rieducativa che deve caratterizzare la pena. La improcedibilità, che sanziona la durata eccessiva del processo, e ne determina la estinzione, risponde drasticamente a una inadempienza dello Stato, che deve apprestare i mezzi per il funzionamento della giustizia, a salvaguardia delle garanzie per il cittadino.

Difatti la Costituzione, nel dettare le regole essenziali del giusto processo, stabilisce che “la legge ne assicura la ragionevole durata”. Non si tratta di un auspicio: “assicura” vuol dire che ha l’obbligo di rendere effettivo il risultato. Eppure, a leggere alcune delle critiche che vengono mosse alla improcedibilità, che in modo significativo e improprio viene detta anche prescrizione processuale, sembrerebbe che per far funzionale la giustizia si debba svuotare quanto prevede la costituzione, aggiungendo implicitamente un “se possibile” alla formula che impone di “assicurare” la ragionevole durata del processo.

Sarebbe stata più limpido e lineare mantenere il criterio unico della prescrizione sostanziale esteso a tutti i gradi di giudizio, sterilizzando ogni tattica dilatoria ed escludendo dal computo, come è già largamente previsto, ogni ritardo dovuto all’imputato o ai suoi difensori. I tempi necessari perché maturi la improcedibilità nei gradi di giudizio successivi al primo si aggiungono a quelli della prescrizione sostanziale, ma se superati producono affini effetti di garanzia, perché non si può essere sottoposti ad un altro giudizio per il medesimo fatto.

Rimangono alcuni punti ancora aperti, quali la decorrenza del termine dal quale si calcola la durata del giudizio di appello o di cassazione, che dovrebbe decorrere dalla proposizione della impugnazione, e la proposta di attribuire al giudice la valutazione della complessità del processo per determinare un ampliamento del termine. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, contrasterebbe con il principio di recente affermato dalla Corte costituzionale, per il quale prima della commissione del reato deve essere noto il tempo nel quale quel fatto può essere perseguito e che non può dipendere da aspetti organizzativi rimessi alla valutazione del giudice.

Denunciare che la prescrizione e la improcedibilità finiscono con il vanificare le indagini e l’attività svolta nei diversi gradi di giudizio, significa attribuire rilevo patologico a questo esito del processo e non alle cause che lo determinano. Tra queste la durata della ricerca di notizie di reato e delle indagini preliminari, la scopertura nell’organico dei magistrati e del personale ausiliario, la ridotta produttività del sistema, la scarsa attenzione agli aspetti organizzativi. Si deve intervenire su questi e sugli altri elementi che determinano le inefficienze che conducono alla prescrizione.

Il disegno di legge governativo apre questo percorso, e non solo. Tende ad una diversa visione della pena, più adeguata al modello rieducativo costituzionale, e prevede strumenti deflattivi che inducano a ridurre il numero dei dibattimenti. La intensità del dibattito che riguarda la prescrizione sarebbe meglio spesa se ci si misurasse sugli aspetti che riguardano l’efficienza del sistema giustizia.


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