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Gran rumore ma poco risultato o se preferite molto fumo ma poco arrosto, scegliete voi. Sta di fatto che c’è un giudice il quale – sia pure per il caso di una singola contravvenzione – ha preso di petto l’intero impianto giuridico dell’intero provvedimento emergenziale ed ha deciso, per conto suo, che quanto ha stabilito, scritto e firmato il Presidente del Consiglio in materia di limitazioni ai movimenti dei cittadini per il Covid, è illegittimo.

Salta tutto? No, non salta nulla, a patto però che la Corte Costituzionale non metta bocca o che la Procura non impugni, o che qualche altro giudice non trovi l’argomentazione stuzzicante e anzi divertente, visto che la materia giuridica e del diritto in genere è in Italia molto più simile a una scatola di bricolage che a una delle regole. Il magistrato, stando alle notizie lette ieri, avrebbe obiettato che il capo del governo non può infliggere una pena – di fatto gli arresti domiciliari – per motivi di salute pubblica, proprio perché a detta di tale giudice (di pace) si tratta di una pena. E non si può per motivi di pubblica salute sottoporre un cittadino alla privazione della libertà con modalità identiche a quelle seguite per gli arresti domiciliari. Dunque, se un Presidente del Consiglio mette ai domiciliari dei cittadini, quali che siano le sue buone intenzioni sanitarie, costui di fatto applica un regime penale che la sua funzione di capo del governo non prevede e non lo autorizza. Ergo, contravvenzione – perché di questo si trattava nel caso specifico – annullata.

Che dire? L’Italia, essendo la culla del Diritto non ha sempre permesso al Diritto di uscire dalla culla e diventare adulto e viene da chiedersi – anzi da chiedere al magistrato in questione – quali sarebbero le alternative. Domanda alla quale il predetto magistrato può rispondere con un’alzata di spalle dicendo e che ne so io, faccio il giudice, mica il presidente del Consiglio. Ma a noi sembrerebbe insufficiente. Tanto per cominciare, coloro che sono sottoposti ad arresti domiciliari per motivi penali, non godono in casa delle libertà di comunicare via telefono, computer o altri sistemi elettronici, né possono ricevere sia pure a distanza – la famosa distanza di sicurezza – altre persone. Non si capisce peraltro come faccia il giudice di pace di Frosinone ad escludere che il provvedimento non rientri fra “gli eventi calamitosi di origine naturale o derivante dall’attività dell’uomo” per cui è previsto lo stato di emergenza. L’epidemia infatti o è naturale oppure – come pensa qualcuno – è stata prodotta o diffusa dall’uomo per incuria, disattenzione, dolo, persino crimine.

Dice il giudice che gli articoli 95 e 79 della Costituzione. Ora il 95 autorizza il Presidente del Consiglio a dirigere la politica genarle del governo e ne è responsabile. Per il 79 ci dichiariamo incompetenti perché riguarda la facoltà di concedere amnistia o indulto e noi siamo troppo semplici per comprendere il sottile nesso. Quello che par di capire invece è un’opinione molto personale del giudice secondo il quale l’unico stato di emergenza su cui il governo possa intervenire sia quello derivato dallo stato di Guerra che, per fortuna, non risulta pervenuto. In parole semplici sembrerebbe che dal punto di vista giuridico sia sostenibile dire che il governo non può imporre stato d’emergenza per terremoti, epidemie, catastrofi naturali o innaturali e non avrebbe il potere di imporre ai cittadini – quando il buon senso lo consiglia – di restare a casa. La sentenza è quello che è. E saranno gli uffici competenti a discuterne. Ma in ogni caso si apre un altro buco nella groviera della legittimità di governo italiana e un altro muro emerge a dividere il le3cito dall’illecito nell’attività di governo.

Ci chiediamo se sia possibile oltre che ragionevole che un giudice stabilisca i limiti di una situazione di rischio e di danno unanimemente detta “stato di emergenza”, documentata dallo stato di salute di milioni di persone e dalla morte di decine di migliaia, in una situazione planetaria in cui il flagello comune non accenna a placarsi e in cui si temono legittimamente seconde e terze ondate, dio sa se mutanti no, se mitigabili da uno o più faccini, o no. Ci piacerebbe sapere a questo punto, anche con un opportuno e urgente intervento della Corte Costituzionale, se il governo sia abilitato o no a prendere misure singole o collettive volte a salvare vite umane re a ridurre i fattori di rischio. Perché così, a occhio e croce, leggendo quel che il giudice di Frosinone propone, la risposta sembrerebbe no, il governo non deve far nulla, non può proibire o imporre nulla, a meno che non si sia astutamente procurato in anticipo una qualche dichiarazione di guerra da parte di uno Stato straniero, una semplice questione formale, che però a Frosinone considererebbero sia un casus belli che un casso clinico. Restiamo in attesa di lumi, anche se temiamo l’oscuramento dell ragione.


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