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Il Ministero per i beni culturali ha attivato l’avviso pubblico per il fondo di emergenza Covid 2020 per lo spettacolo finalizzato alla concessione di contributi.

In particolare l’articolo 89 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, aveva previsto l’istituzione di due fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo.

La ripartizione e assegnazione dei fondi agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, avviene tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il decreto del Ministero

L’articolo 1 del decreto ministeriale 23 aprile 2020 ha destinato una quota, pari a euro 20 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente previsto all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, al sostegno degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019.
L’articolo 2 dello stesso decreto ha poi disposto che le misure di sostegno siano «ripartite in parti uguali tra gli aventi diritto in possesso dei requisiti richiesti.

Le risorse a disposizione

I fondi, destinati al sostegno degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) che non sono stati destinatari di contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019, ammontano complessivamente a 20 milioni di euro. Ciascun beneficiario potrà usufruire di un contributo non superiore a 10 mila euro.

I soggetti beneficiari

Possono presentare domanda solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) prevedere nell’atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo nei settori teatro, musica, danza o circo;
b) avere sede legale in Italia;
c) non aver ricevuto, nell’anno 2019, contributi dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985;
d) aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative;
e) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera d), aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 rappresentazioni ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Presentazione delle istanze e scadenza

Ai fini dell’accesso al contributo, la domanda, firmata dal legale rappresentante dell’organismo, pena l’esclusione, deve essere presentata entro le ore 16 del 25 maggio 2020, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma online dalla direzione generale spettacolo accessibile dal sito del Ministero per i beni culturali (www.beniculturali.it) e dal sito della direzione generale spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione, inviato dall’amministrazione tramite pec, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica online. Ogni organismo può presentare una sola domanda.

Basta la dichiarazione sostitutiva

La domanda, per ragioni di speditezza amministrativa e per consentire l’immediata erogazione del contributo, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’organismo, attestante il possesso dei requisiti di legge .

L’erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è disposta dalla direzione generale spettacolo dopo la verifica delle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 2 del presente avviso entro il 30 giugno 2020. L’amministrazione, in caso di documentazione non conforme, può sospendere la procedura e la liquidazione delle somme, dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero dei contributi già versati.


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