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La sede del Tar Puglia di Lecce

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LECCE – Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, non vaccinato contro il Covid 19, che chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui l’Azienda sanitaria, lo scorso 5 luglio, l’aveva sospeso dal servizio, senza retribuzione.

La dottoressa chiedeva di congelare gli effetti di quel provvedimento, ma l’istanza cautelare non è stata accolta.

La decisione è del presidente della Seconda sezione del Tar di Lecce, Antonio Pasca, che per la trattazione in sede collegiale ha rinviato al prossimo 15 settembre.

«Entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica – si legge nel provvedimento – nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima”, si legge nelle motivazioni».

In particolare, nel decreto si fa riferimento al fatto che il provvedimento della Asl, a cui ha fatto seguito la nota dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Brindisi del 13 luglio, «risulta diretta conseguenza delle disposizioni legislative, in specie, del decreto legge 44 del primo aprile 2021».

Nello specifico, «l’articolo 4 del decreto legge prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto all’accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione), determinando in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all’eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni», è scritto nel decreto.

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