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COSENZA – La notizia arriva da Perugia ma ha alimentato una certa fibrillazione in queste ore ad Arcavacata. Perché si tratta della prima sentenza, nel merito, presa dalla giustizia amministrativa sulla discussa questione della proroga bis per i rettori che traghettano i rispettivi atenei in questa fase di riorganizzazione post statuto.

Il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Francesco Bistoni, si trova nella stessa condizione del rettore dell’Unical, Giovanni Latorre: i loro mandati sono scaduti nel 2011 (quello di Bistoni, in particolare, ad ottobre) e hanno goduto dell’anno di proroga previsto dalla riforma Gelmini a partire dall’adozione dei nuovi statuti. A conti fatti, insomma, si sarebbe dovuti andare al voto nel prossimo autunno. E invece no, perché a febbraio scorso il ministero ha trasmesso agli atenei le osservazioni sugli statuti, che sono stati quindi modificati e inviati di nuovo al Miur per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Da lì – scriveva il ministero in una contestatissima annotazione – sarebbero scattati gli effetti previsti dall’articolo 2 comma 9 della legge Gelmini: ovvero la proroga. I mandati dei rettori si sono allungati in buona sostanza di due anni: lo stesso ministero, in una circolare, ha indicato nella correzione dello statuto il momento dell’adozione.

Le proteste sono scoppiate un po’ dappertutto. E sono fioccati i ricorsi al Tar: a L’Aquila e a Parma a rivolgersi alla giustizia amministrativa è stato lo stesso ministero dell’Università, contestando l’indizione delle elezioni in quegli atenei per il nuovo rettore. I giudici, in entrambi i casi, hanno dato ragione al ministero, ma in via cautelare: ovvero hanno concesso la sospensiva delle elezioni rinviando la discussione nel merito e la soluzione del “rebus” per cui un anno di proroga si è fatto in due. 

Il Tar di Perugia ha “bruciato” tutti. I giudici non hanno avuto bisogno di pensarci troppo. Il testo della legge – scrivono nella sentenza – è «chiaro», dunque «non vi è spazio per il ricorso al criterio di interpretazione teleologica». Il Tar di Perugia ordina all’Università di «svolgere l’attività, normativa e amministrativa, necessaria e propedeutica alla successiva indizione delle elezioni alla carica di rettore» e annulla il provvedimento con cui lo scorso 30 aprile il decano dell’ateneo ha respinto la diffida presentata da Mauro Volpi, ordinario di Diritto costituzionale, che chiedeva di avviare le elezioni. Per i giudici non ci sono dubbi perché il momento dell’adozione, da cui far scattare l’anno di proroga, è delimitato dalla stessa legge Gelmini che nel disciplinarlo richiama i commi 5 e 6 dell’articolo 2: è la «prima adozione», disposta con delibera del Senato accademico, su parere favorevole del Cda. Insomma «la littera legis del comma 9 dell’articolo 2 è inequivoca», insiste il Tar. E la decisione del tribunale abruzzese «non è condivisibile in quanto conduce ad un risultato non compatibile con il testo della norma». In prima adozione, quindi, lo statuto è un atto amministrativo già perfetto e le eventuali correzioni richieste dal ministero e accolte dagli atenei (i rilievi non sono vincolanti – ricordano i giudici – e il controllo ministeriale è limitato a garanzia dell’autonomia universitaria) servono solo ad integrarne l’efficacia.

Ed ora? Una sentenza non fa giurisprudenza, ma di certo potrebbe alimentare la discussione. Anche ad Arcavacata.

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