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POTENZA – L’iniziativa dei notai è un passo in avanti importante per l’ampliamento dell’articolo 2 della Costituzione italiana, pur rispettando quei “caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio” stabiliti all’interno dell’articolo 29 della Costituzione. Ecco cosa c’è all’interno del ddl che disciplina “rapporti reciproci partrimoniali relativi alla vita in comune e alla sua cessazione”. Un contratto nullo se uno dei contraenti è vincolato già da un matrimonio o un altro contratto di convivenza o in caso di condanna per reati contro la persona. È il notaio che dovrà autenticare il contratto partendo dai diritti patrimoniali, che poi costituisce la parte più solida del contratto.

 Si dovranno stabilire le modalità di contribuzione alla vita in comune “anche in riferimento ai termini, alle modalità e alle entità delle contribuzioni, la comunione ordinaria dei beni e i diritti e gli obblighi di natura patrimoniale alla cessazione del rapporto di convivenza”. Questo ultimo aspetto non impone limiti: il contratto può sciogliersi non solo dopo la morte di uno dei contraenti, il matrimonio o un accordo: può anche essere recesso in maniera unilaterale, per mancanza, almeno per 3 anni, di convivenza e sopravvenuto “matrimonio – si legge – dei conviventi non dello stesso sesso”. I vantaggi stanno anche nel contratto di locazione. La modifica del primo comma dell’articolo sei della legge 392 del 27 luglio 1978 è chiara, adesso “i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi ed il convivente che abbia sottoscritto un contratto di convivenza e solidarietà da almeno cinque anni e vi abbia stabilmente convissuto” ha diritto alla successione nel contratto di locazione dell’alloggio.

Altro punto quello delle agevolazioni: tutti gli atti contenuti dal contratto, anche con divisione dei beni comuni, sono soggetti all’imposta fissa di registro mentre i notai dovranno applicare un onorario fisso minimo. In caso di decesso di uno dei due contraenti i beni del contratto di convivenza sono assegnati automaticamente al convivente superstite”.

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