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COSENZA – Tutti assolti. Si smonta il troncone del processo abbreviato contro insegnanti e personale della scuola accusati di aver usufruito in modo illegittimo della ex legge 104, quella cioè che permette di ottenere un trasferimento per assistere congiunti con gravi problemi fisici. Erano dieci le persone finite davanti al giudice per le udienze preliminari. Si tratta di Maria Bisceglia, Giuseppina Caputo, Pasquale Cozza, Luigi Gaudio, Gennaro Migliano, Francesco Giovanni Naccarato, Silvana Scicchitano, Luigi Serpa, Vittoria Amedeo e Giuseppina Branda.

Per loro il procuratore aggiunto di Cosenza, Domenico Airoma, aveva chiesto otto mesi di reclusione per falso ideologico. E invece è arrivata un’assoluzione con formula piena. Per coloro invece che hanno deciso di scegliere il rito ordinario il processo partirà il prossimo 19 novembre. In precedenza, il gup aveva emesso anche l gup Carpino ha anche emesso due sentenze di non luogo a procedere che riguardano Selene Giannuzzi e Giuseppina Surace, che sono uscite definitivamente di scena dal processo.

Secondo l’originario capo di imputazione gli accusati avevano falsamente dichiarato, al fine di ottenere l’assegnazione di incarichi vicino al luogo di residenza, di assistere in modo “costante e assiduo” genitori, nonni e nipoti con problemi di invalidità. Per la Procura, invece, questi ultimi erano già accuditi da altri congiunti, da badanti o erano stati ricoverati in case di riposo. E per questo non era da ritenersi sussistente “il presupposto della effettività dell’assistenza”. Il 26 marzo del 2011 il gup Cristofano non accolse però le richieste di rinvio a giudizio, prosciogliendo tutti gli imputati. Era stato il gup Livio Cristofano ad emettere le sentenze di non luogo a procedere, non accogliendo le richieste di rinvio a giudizio sollecitate dalla Procura. 

Nelle sue motivazioni scrisse che «nessun elemento è rinvenibile nel fascicolo che possa dimostrare la pretesa falsità delle dichiarazioni iniziali rese dai singoli imputati, poiché anche se all’epoca veniva richiesta l’assistenza continuativa e l’esclusività dell’assistenza (nei termini dettati dalla giurisprudenza amministrativa), non è stato possibile verificare se tale asserzione rispondesse o meno a verità». Il gup aggiunse «che le contestazioni sollevate si fondano su presunzioni formali, astratte, indimostrate e, soprattutto, indimostrabili anche in un successivo giudizio ordinario…». Da qui il ricorso in Cassazione del procuratore aggiunto Airoma, che ha ottenuto l’annullamento della decisione del gup Cristofano. Secondo il procuratore, infatti, siamo di fronte «a un dato storico incontestabile e cioè che l’assistenza non veniva prestata da coloro che, invece, avevano dichiarato di prestarla; ovverosia che l’assistenza dichiarata non era effettiva». 

Ma la sentenza di oggi non gli ha dato ragione.

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