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DI seguito pubblichiamo la nota di replica del Gal Bradanica dopo l’articolo pubblicato sull’edizione di ieri del Quotidiano.
In primo luogo, giova segnalare che il Gruppo di Azione Locale (GAL) Bradanica, costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, è l’espressione di una partnership pubblico/privata locale individuata per l’attuazione e la gestione di un Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) a valere sulle risorse finanziarie del Programma di Sviluppo Rurale Regione Basilicata 2007/2013 – Asse IV Leader. L’area di intervento territoriale di competenza del GAL Bradanica è costituita dai comuni di Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso e Pomarico.
Il Consiglio di Amministrazione della suddetta società, nella seduta del 02.10.2012, ha approvato l’avviso pubblico relativo all’Operazione 4.1.3.7 Percorsi turistici da attuare con la modalità a regia in convenzione.Taleavviso pubblico, dopo essere stato debitamente trasmesso per opportuna conoscenza alla competente Autorità di Gestione della Regione Basilicata, è stato regolarmente pubblicato, con decorrenza dal 19.10.2012 per 45 giorni e successivamente prorogato di ulteriori 30 giorni in seguito alla decisione assunta in data 26.11.2012 durante la conferenza dei Sindaci e  dei Consiglieri del GAL. Il medesimo avviso è stato inoltre pubblicato sul sito ufficiale www.gal-bradanica.it, sul sito della Rete Rurale www.reterurale.it ed affisso negli Albi Pretori dei Comuni del GAL Bradanica.
Successivamente, con delibera di C. di A. n. 1 del 25.01.2013, è stata nominata una apposita commissione tecnica per il disbrigo della attività di istruttoria e valutazione conformemente a quanto previsto dal suddetto avviso pubblico. Peraltro, tale commissione, composta da professioniesperti attinti da un Elenco dei Valutatori opportunamente predisposto dalla società,è stata presieduta da un funzionario dell’APT Basilicata.
Sulla scorta della suddetta attività istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, in data 19.07.2013, ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali avanzate dalle cinque imprese candidate. In tale contesto, sono stati giudicati ammissibili due soli progetti che si sono collocati in prima posizione ex equo con l’attribuzione di punti 85 ciascuno, tenuto conto dei criteri di selezione predefiniti in sede di bando.
          Per evitare ulteriori equivoci e fraintendimenti, è bene precisare che, secondo quanto prescritto da specifiche disposizioni regionali, la procedura di selezione pubblica in argomento – in questa fase – mira essenzialmente all’acquisizione di semplici manifestazioni di interesse contenenti idee progettuali da sottoporre al giudizio del GAL ai fini dell’eventuale e successiva attuazione dell’operazione in oggetto, previa elaborazione di un progetto esecutivo. Invero, in base alle richiamate disposizioni amministrative regionali (c.d. Procedure Attuative dell’approccio Leader), la modalità di realizzazione delle operazioni c.d. a regia in convenzione implica che il soggetto attuatore designato appronti il progetto esecutivo di concerto con il GAL per poi presentarlo all’Autorità di Gestione Regionale ai fini del prescritto parere di conformità.Nel caso di specie le proposte avanzate dai due soggetti primi classificati sono state giudicate nel merito entrambe positive e coerenti con gli obiettivi del P.S.L. pur necessitando di ulteriori approfondimenti e/o integrazioni di carattere tecnico/operativo che possono essere acquisiti nella fase di progettazione esecutiva.
Orbene, nel caso di specie non è assolutamente corretto affermare – come invece è stato paventato – che il progetto in parola sarebbe stato “aggiudicato”.
Non a caso, dunque, il C. di A., dopo aver approvato la suddetta graduatoria e quindi dichiarato la chiusura della fase di vaglio delle manifestazioni di interesse, ha stabilito di avviare un nuovo procedimento finalizzato a selezionare il progetto esecutivo che sarà eventualmente adottato previa ulteriore valutazione comparativa da effettuarsi tra le proposte che saranno rispettivamente elaborate da i due soggetti collocati al primo posto in graduatoria. In tale prospettiva, si terrà conto dei seguenti ulteriori elementi di valutazione:
1) qualità e coerenza delle competenze tecniche e professionali coinvolte nel progetto candidato;
2) grado di sostenibilità e capacità economico/finanziaria del progetto esecutivo;
3) grado di coerenza e funzionalità del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi individuati nel P.S.L. e meglio declinati nell’avviso pubblico inerente l’operazione in questione.
In questo contesto, giova inoltre evidenziare che il progetto esecutivo dovrà essere predisposto in accordo con la struttura tecnica del GAL e successivamente approvato dal C.d.A. del GAL per poi essere inviato, ai fini dell’approvazione definitiva, alla competente Autorità di Gestione Regionale. Come se tutto ciò non bastasse, corre l’obbligo di segnalare altresì che, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico in oggetto, il Consiglio di Amministrazione si è riservato comunque il diritto e la facoltà insindacabili di non procedere ad alcuna aggiudicazione laddove si accerti la mancata rispondenza del progetto agli obiettivi e ai criteri indicati.
Infine, ad colorandum, proprio in virtù di quanto sopra chiarito in ordine al procedimento istruttorio adottato, si rileva l’assoluta infondatezza dell’affermazione secondo cui nella fattispecie ricorrerebbe una presunta ipotesi di “… conflitto di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni …”.
Dunque, rispetto alla fantasiosa ricostruzione elaborata nel servizio giornalistico in questione, non pare affatto corretto e neanche lecito azzardare le ipotesi che sono state maldestramente tratteggiate atteso che non sono stati svolti gli adeguati ed opportuni riscontri di tipo obbiettivo, come invece avrebbe meritato il caso.
Analogamente, appaiono altrettanto censurabili lo stile e le valutazioni vagamente allusive introdotte dal cronista locale che ha confezionato il pezzo. Un atteggiamento siffatto si espone a molteplici interpretazioni che sicuramente non aiutano a divulgare una informazione chiara sulla vicenda; anzi, così facendo, si alimenta malamente quel clima di sospetto e di infamia degno dei tempi dell’inquisizione.
Siamo quindi di fronte ad una prospettazione dei fatti (basata essenzialmente su congetture e forse anche sul sentito dire) che ben si presta a facili strumentalizzazioni e a conclusioni piuttosto affrettate, grossolane e sommarie, tenuto conto altresì che l’articolo in parola – grazie ai titoli e agli occhielli inseriti nelle pagine più rilevanti della testata, producono una informazione chiaramente distorta.
In questa prospettiva, si ha fondato motivo di ritenere che, nel caso di specie, il diritto di cronaca sia stato esercitato in modo quanto meno inappropriato rispetto ai termini della vicenda in ragione del fatto che la notizia che è stata “sbattuta” in prima pagina avrebbe dovuto essere preventivamente ed attentamente verificata nel rispetto del principio di essenzialità, valutando al contempo l’eventuale sussistenza di una obiettiva esigenza di contestualizzarla con fatti di diversa natura.
Inoltre, il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio di continenza del fatto che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale. Sotto il primo profilo, la redazione in indirizzo avrebbe dovuto assolvere all’onere di fornire una rappresentazione misurata della notizia.  Per altro verso, i fatti narrati debbono corrispondere alla verità. Orbene, nel caso di specie, questi due canoni non sono stati puntualmente osservati.
Leonardo Braico
Presidente Gal

DI seguito pubblichiamo la nota di replica del Gal Bradanica dopo l’articolo pubblicato sull’edizione di ieri del Quotidiano.


In primo luogo, giova segnalare che il Gruppo di Azione Locale (GAL) Bradanica, costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, è l’espressione di una partnership pubblico/privata locale individuata per l’attuazione e la gestione di un Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) a valere sulle risorse finanziarie del Programma di Sviluppo Rurale Regione Basilicata 2007/2013 – Asse IV Leader. L’area di intervento territoriale di competenza del GAL Bradanica è costituita dai comuni di Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso e Pomarico.
Il Consiglio di Amministrazione della suddetta società, nella seduta del 02.10.2012, ha approvato l’avviso pubblico relativo all’Operazione 4.1.3.7 Percorsi turistici da attuare con la modalità a regia in convenzione.Taleavviso pubblico, dopo essere stato debitamente trasmesso per opportuna conoscenza alla competente Autorità di Gestione della Regione Basilicata, è stato regolarmente pubblicato, con decorrenza dal 19.10.2012 per 45 giorni e successivamente prorogato di ulteriori 30 giorni in seguito alla decisione assunta in data 26.11.2012 durante la conferenza dei Sindaci e  dei Consiglieri del GAL. Il medesimo avviso è stato inoltre pubblicato sul sito ufficiale www.gal-bradanica.it, sul sito della Rete Rurale www.reterurale.it ed affisso negli Albi Pretori dei Comuni del GAL Bradanica.
Successivamente, con delibera di C. di A. n. 1 del 25.01.2013, è stata nominata una apposita commissione tecnica per il disbrigo della attività di istruttoria e valutazione conformemente a quanto previsto dal suddetto avviso pubblico. Peraltro, tale commissione, composta da professioniesperti attinti da un Elenco dei Valutatori opportunamente predisposto dalla società,è stata presieduta da un funzionario dell’APT Basilicata.
Sulla scorta della suddetta attività istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, in data 19.07.2013, ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali avanzate dalle cinque imprese candidate. In tale contesto, sono stati giudicati ammissibili due soli progetti che si sono collocati in prima posizione ex equo con l’attribuzione di punti 85 ciascuno, tenuto conto dei criteri di selezione predefiniti in sede di bando.
          Per evitare ulteriori equivoci e fraintendimenti, è bene precisare che, secondo quanto prescritto da specifiche disposizioni regionali, la procedura di selezione pubblica in argomento – in questa fase – mira essenzialmente all’acquisizione di semplici manifestazioni di interesse contenenti idee progettuali da sottoporre al giudizio del GAL ai fini dell’eventuale e successiva attuazione dell’operazione in oggetto, previa elaborazione di un progetto esecutivo. Invero, in base alle richiamate disposizioni amministrative regionali (c.d. Procedure Attuative dell’approccio Leader), la modalità di realizzazione delle operazioni c.d. a regia in convenzione implica che il soggetto attuatore designato appronti il progetto esecutivo di concerto con il GAL per poi presentarlo all’Autorità di Gestione Regionale ai fini del prescritto parere di conformità.Nel caso di specie le proposte avanzate dai due soggetti primi classificati sono state giudicate nel merito entrambe positive e coerenti con gli obiettivi del P.S.L. pur necessitando di ulteriori approfondimenti e/o integrazioni di carattere tecnico/operativo che possono essere acquisiti nella fase di progettazione esecutiva.
Orbene, nel caso di specie non è assolutamente corretto affermare – come invece è stato paventato – che il progetto in parola sarebbe stato “aggiudicato”.
Non a caso, dunque, il C. di A., dopo aver approvato la suddetta graduatoria e quindi dichiarato la chiusura della fase di vaglio delle manifestazioni di interesse, ha stabilito di avviare un nuovo procedimento finalizzato a selezionare il progetto esecutivo che sarà eventualmente adottato previa ulteriore valutazione comparativa da effettuarsi tra le proposte che saranno rispettivamente elaborate da i due soggetti collocati al primo posto in graduatoria. In tale prospettiva, si terrà conto dei seguenti ulteriori elementi di valutazione:1) qualità e coerenza delle competenze tecniche e professionali coinvolte nel progetto candidato;2) grado di sostenibilità e capacità economico/finanziaria del progetto esecutivo;3) grado di coerenza e funzionalità del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi individuati nel P.S.L. e meglio declinati nell’avviso pubblico inerente l’operazione in questione.In questo contesto, giova inoltre evidenziare che il progetto esecutivo dovrà essere predisposto in accordo con la struttura tecnica del GAL e successivamente approvato dal C.d.A. del GAL per poi essere inviato, ai fini dell’approvazione definitiva, alla competente Autorità di Gestione Regionale. Come se tutto ciò non bastasse, corre l’obbligo di segnalare altresì che, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico in oggetto, il Consiglio di Amministrazione si è riservato comunque il diritto e la facoltà insindacabili di non procedere ad alcuna aggiudicazione laddove si accerti la mancata rispondenza del progetto agli obiettivi e ai criteri indicati.Infine, ad colorandum, proprio in virtù di quanto sopra chiarito in ordine al procedimento istruttorio adottato, si rileva l’assoluta infondatezza dell’affermazione secondo cui nella fattispecie ricorrerebbe una presunta ipotesi di “… conflitto di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni …”.Dunque, rispetto alla fantasiosa ricostruzione elaborata nel servizio giornalistico in questione, non pare affatto corretto e neanche lecito azzardare le ipotesi che sono state maldestramente tratteggiate atteso che non sono stati svolti gli adeguati ed opportuni riscontri di tipo obbiettivo, come invece avrebbe meritato il caso.Analogamente, appaiono altrettanto censurabili lo stile e le valutazioni vagamente allusive introdotte dal cronista locale che ha confezionato il pezzo. Un atteggiamento siffatto si espone a molteplici interpretazioni che sicuramente non aiutano a divulgare una informazione chiara sulla vicenda; anzi, così facendo, si alimenta malamente quel clima di sospetto e di infamia degno dei tempi dell’inquisizione.Siamo quindi di fronte ad una prospettazione dei fatti (basata essenzialmente su congetture e forse anche sul sentito dire) che ben si presta a facili strumentalizzazioni e a conclusioni piuttosto affrettate, grossolane e sommarie, tenuto conto altresì che l’articolo in parola – grazie ai titoli e agli occhielli inseriti nelle pagine più rilevanti della testata, producono una informazione chiaramente distorta.In questa prospettiva, si ha fondato motivo di ritenere che, nel caso di specie, il diritto di cronaca sia stato esercitato in modo quanto meno inappropriato rispetto ai termini della vicenda in ragione del fatto che la notizia che è stata “sbattuta” in prima pagina avrebbe dovuto essere preventivamente ed attentamente verificata nel rispetto del principio di essenzialità, valutando al contempo l’eventuale sussistenza di una obiettiva esigenza di contestualizzarla con fatti di diversa natura.Inoltre, il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio di continenza del fatto che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale. Sotto il primo profilo, la redazione in indirizzo avrebbe dovuto assolvere all’onere di fornire una rappresentazione misurata della notizia.  Per altro verso, i fatti narrati debbono corrispondere alla verità. Orbene, nel caso di specie, questi due canoni non sono stati puntualmente osservati.Leonardo BraicoPresidente Gal

La risposta:

I toni eccessivamente aggressivi della rettifica non sono giustificati dalla sostanza dei fatti. seppure il bando non sia stato aggiudicato, il progetto elaborato dalla società srl a cui si fa riferimento nell’articolo – come si legge nella stessa rettifica – è uno dei due giudicati  idonei. 

E il fatto che nel Cda della società che presenta la manifestazione d’interesse ci siano parenti di componenti del Gal -soggetto attuatore- se preferisce non chiamarlo conflitto d’interesse avrebbe dovuto quanto meno porre una questione di opportunità. 

Ma è chiaro che la rettifica punta più a denigrare la professionalità e la deontologia altrui. Nell’articolo in questione non si scrive alcuna sentenza, si fornisce solo una notizia, per altro oggetto di una pubblica denuncia. Con le dovute scuse ai lettori e agli interessati per alcune imprecisioni, restano comunque fuori luogo le frasi denigratorie della rettifica che forse avrebbe dovuto chiarire altri aspetti come quello citato sopra. 

Maria Teresa Labanca

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