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POTENZA – Prima di bandire la nuova selezione per 50 contratti triennali da tecnici del Po-Fesr la Regione avrebbe dovuto scorrere le vecchie graduatorie. Risultato: tutto da rifare; e la prospettiva dell’ennesima proroga per i super-precari che in qualche caso lavorano da più di 8 anni negli uffici di via Verrastro.

E’ stata depositata giovedì sera la decisione del Tar Basilicata sul ricorso presentato da due aspiranti Carmela Gilio e Michele Ragone, assistiti dagli avvocati Luca Di Mase e Giampaolo Brienza.

Nel 2009 entrambi avevano già partecipato a una selezione per «la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti nel profilo professionale di “funzionario in materie economiche, finanziarie e statistiche”, categoria di inquadramento D3 nel ruolo del Consiglio Regionale della Basilicata». Ed erano risultati idonei non vincitori piazzandosi al quinto e al decimo posto.

Per questo secondo i loro legali la Regione «in relazione ai posti previsti della selezione oggetto d’impugnazione, avrebbe dovuto interpellare preventivamente gli odierni ricorrenti, e ciò anche in considerazione del fatto che entrambi possiedono il requisito dell’esperienza quinquennale nel campo dei fondi strutturali».

Una tesi raccolta dai giudici di via Rosica per cui «appare in primo luogo evidente l’omogeneità tra le figure professionali oggetto del concorso, indetto nel 2009 e quello per la selezione dei 50 laureati di cui all’impugnato avviso pubblico. Del tutto coincidenti sono, infatti, la categoria d’inquadramento D del vigente ordinamento professionale degli enti locali, il livello retributivo D3 e il titolo di studio previsto per l’ammissione alle procedura, ovverosia la laurea. Inoltre, il profilo professionale di “funzionario in materie economiche, finanziarie e statistiche” appare compatibile con le figure professionali che l’Amministrazione intende reclutare».

In casi come questo c’è una circolare del Ministero della funzione pubblica che parla chiaro: «Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso. L’assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa si che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure»

Motivo per cui il collegio presieduto da Michele Perrelli, con i giudici Pasquale Mastrantuono e Benedetto Nappi, ritiene che «l’indizione della procedura concorsuale di cui è causa da parte della Regione Basilicata presta il fianco a più di un rilievo».

«Pur a voler ritenere rilevante, in ipotesi, l’asserito tratto di specialità costituito dall’esperienza maturata nel campo dei “fondi strutturali”, dei “fondi a finalità strutturale” e della programmazione negoziata – spiegano i magistrati amministrativi – emergerebbe comunque un chiaro difetto di istruttoria della Regione Basilicata, in quanto non risultano svolte verifiche di sorte circa il possesso di detto requisito in capo ai candidati utilmente collocati nella graduatoria in discorso».

«Si deve anche tenere conto – proseguono – dell’ormai uniforme orientamento della giurisprudenza amministrativa nel senso della sostanziale inversione, nell’ambito del pubblico impiego, del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, atteso che quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale (…) Da tale indirizzo pretorio, infatti, può trarsi il principio secondo cui l’indizione di un nuovo concorso, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a termine, costituisce l’eccezione e richiede un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto agli idonei delle graduatorie vigenti e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Orbene, nel caso di specie tale obbligo motivazionale risulta del tutto obliterato».

In altri termini. Servirà comunque un nuovo bando. Ma per sottrarre ai 50 posti previsti quelli degli idonei vincitori dei vecchi concorsi occorrerà spiegare con molta attenzione il perché. Intanto potrebbero passare ancora un bel po’ di mesi.

l.amato@luedi.it

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