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REGGIO CALABRIA – La centrale a carbone di Saline fa un passo avanti. Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso di alcune associazioni contro il progetto della multinazionale Sei-Repower, ha bacchettato la Regione Calabria e ha rassicurato i cittadini sui potenziali pericoli per ambiente e salute. Il Tar ha respinto nel merito tutti i motivi di ricorso presentati dal Consorzio di produttori di bergamotti biologici “Bioassoberg”, dalle associazioni Preziosa Zavettieri, Pame Ambro, Aiab Calabria, Calabriamaica, Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea, Gal Area Grecanica, dalle cooperative Satyroi, La Ginestra, Naturaliter, San Leo, I-Chora, Pucambù, La Nostra Valle, dall’azienda agroturistica Il Bergamotto, dall’Agenzia per lo sviluppo del turismo rurale della Calabria Grecia, dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio. 

Il ricorso era stato proposto contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali, contro la Sei e nei confronti dei Comuni di Montebello Ionico, Melito Porto Salvo, Condofuri, Motta San Giovanni e Regione Calabria. Il decreto del ministero dell’Ambiente, che aveva stabilito «la compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale» del progetto Sei, per i giudici amministrativi, è perfettamente legittimo nella forma e nella sostanza. 
Secondo il Tar Lazio risulta, infatti, «del tutto destituito di fondamento il motivo di gravame relativo alla carente e insufficiente istruttoria in ordine ai potenziali effetti dannosi sulla salute» dei cittadini.
Bacchettate anche alla giunta Scopelliti: «Alla Regione è stata regolarmente garantita l’effettiva possibilità di partecipare al procedimento di Via e correttamente l’Autorità centrale ha preso atto della volontà della Regione di non fornire alcun contributo istruttorio ed ha, quindi, concluso la procedura di Via con un provvedimento espresso». In sostanza il rifiuto della giunta Scopelliti doveva essere espresso al tavolo del ministero dello Sviluppo economico e non durante l’istruttoria, come invece è avvenuto. Infatti in questo modo, dice il Tar, il no dell’Ente «deve ritenersi irrilevante sia ai fini della procedura di Autorizzazione unica della Centrale, sia a maggior ragione ai fini dell’endoprocedimento di Via».
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