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ROMA – Da martedì 15 ottobre possono iniziare ad accendere i riscaldamenti gli abitanti di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza e, in generale, di tutti i Comuni situati nelle zone climatiche contraddistinte dalla lettera “E”.E’ quanto segnala Confedilizia.

I Comuni siti nelle zone climatiche “F” (quali – per esempio – Belluno, Bormio, Brennero, Brunico, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Cuneo, Ovindoli, Pescasseroli, Stelvio), invece, non hanno limitazioni temporali (potendo in qualsiasi momento accendere i propri impianti), mentre tutti gli altri Municipi, per attivare i riscaldamenti, dovranno ancora attendere qualche giorno. Da quest’anno inoltre verranno applicate nuove regole per i sistemi che permetterà alle famiglie che hanno nelle proprie abitazioni le cosiddette caldaiette di risparmiare grazie ai controlli più distanziati nel tempo: il controllo periodico sull’efficienza energetica dei piccoli impianti di riscaldamento (quelli con potenza nominale tra 10 kw e 100 Kw, alimentati a gas, metano o gpl) adesso va effettuato – oltre che all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto o in altri casi specifici – ogni 4 anni.

Permane inoltre l’obbligo di effettuare, sempre con tecnici abilitati, le operazioni di controllo ordinario e di manutenzione dell’impianto sulla base delle istruzioni dello stesso rese disponibili dall’installatore, o, in mancanza, di quelle elaborate dal fabbricante o, se tutto ciò non sia possibile, sulla base delle norme Uni e Cei per lo specifico elemento.

Il responsabile dell’impianto termico (cioè l’occupante, a qualsiasi titolo; il proprietario; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati condominiali), sottolinea Confedilizia, può ancora delegare ad un terzo l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, ma non per singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato.

Altra novità particolarmente importante soprattutto nei condominii: la delega non può più essere rilasciata nel caso di impianto non conforme alla legge, salvo che sia espressamente conferito al terzo l’incarico di procedere alla messa a norma dell’impianto e sia posto in essere dal delegante “ogni atto, fatto o comportamento necessario” affinchè il delegato possa adempiere agli obblighi di legge, con garanzia della copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi, nei tempi concordati. (Adnkronos) 

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