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UN permesso a costruire presentato dalla A.C. srl di Crotone (Armando Curto) ma il codice fiscale corrisponde a un’altra persona. L’ “errore” o la dimenticanza del vero codice fiscale viene ripetuta per ben due volte sullo stesso documento “ufficiale”: il permesso a costruire. Che, tra l’altro, avrebbe dovuto ottenere il via libera dal consiglio comunale. Paradossi che ruotano attorno all’ex cantina sociale di Sambiase, una pratica edilizia pare sottratta alla sua sovranità per una decisione unilaterale, mentre l’amministrazione rischia di far perdere alla città una somma rilevante di ben 30 milioni di euro.

Infatti, l’acquisto dell’ex cantina sociale Savutano da parte del comune di Lamezia Terme, l’inserimento nel progetto di riqualificazione urbana “SA.R.A.” Savutano Rigenerazione Animazione, la successiva sottrazione dal programma e la sua relativa alienazione dal patrimonio pubblico comunale potrebbero considerarsi il completamento di un mosaico materializzatosi nel permesso di costruzione n. 70 del 17 dicembre 2021, togliendo così un bene prezioso alla collettività.

Un documento semplicemente “tecnico” sottratto al potere ed alla volontà politica del consiglio comunale, laddove per il “parziale cambio di destinazione d’uso” del progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex cantina Savutano, rispetto allo strumento urbanistico vigente, non basta la sola approvazione del dirigente del settore governo del territorio, senza sapere tra l’altro quale sarà la destinazione finale, per come è scritto nell’oggetto del permesso.

E ancora: come può essere approvato un progetto di costruzione, demolizione e parziale cambio di destinazione d’uso, presentato l’ 1 aprile 2020, ovvero molti mesi prima che il bene entrasse nella disponibilità del richiedente, come da atto di compravendita del 22 ottobre 2020, ed il cui tecnico progettista è il consigliere comunale ingegnere Pietro Gallo?.

Di più, alcuni mesi dopo la presentazione, ovvero il 30 giugno 2020, si registrano delle integrazioni richieste dall’ufficio comunale su un bene che risultava ancora proprio del comune. Non ci si spiega come mai tanti enti pubblici rilascino pareri su di un bene “altrui”, come il parere Ispesl, servizio prevenzione, sicurezza e ambienti di lavoro, in data 25 settembre 2020; o il parere igienico sanitario, rilasciato dall’Asp dipartimento prevenzione in data 15 ottobre 2020; o quello della Rete Ferroviaria Italiana del 4 giugno 2021; o dei Vigili del Fuoco di Catanzaro del 28 ottobre 2021. Tra l’altro, pare che il progetto presentato il primo aprile 2020 non poteva essere approvato il 17 dicembre 2021, dato che il 3 dicembre 2021 la Corte costituzionale aveva bocciato la legge regionale sul piano casa, facendone decadere il presupposto fondamentale, poiché tale permesso deve essere conforme alle leggi vigenti al momento del rilascio e non a quello della presentazione del progetto.

Ci sarebbe anche il fatto che per un’area superiore ai 10.000 mq il comune avrebbe dovuto acquisire le zone standard liberamente e non cederle al privato dietro la loro “monetizzazione”, come invece è avvenuto, infrangendo l’art. 92 delle norme tecniche di attuazione.

Comunque, il permesso di costruzione perde l’efficacia del titolo abilitativo, se non viene acquisito sia il via libera dell’ex Genio Civile e sia, soprattutto, la “comunicazione antimafia”.

E il “permesso di costruire” si intreccia in due fatti intrecciati tra loro. Il primo, come mai prima avviene la vendita dell’ex cantina e poi si concede di variarne la destinazione d’uso, posto che, secondo la relazione della commissione d’accesso antimafia, il valore intrinseco dell’immobile è rappresentato dal terreno, che secondo la perizia ha un valore quadruplicato rispetto a quanto, invece, è stato venduto. Per le casse comunali, sarebbe stato meglio fare prima la variazione della destinazione d’uso e poi sottoporre il bene alla vendita. Il secondo fatto è il rischio, già paventato, che per il progetto SA.R.A. (in cui, appunto, rientrava l’ex cantina sociale) così ridimensionato si possano perdere i 30 milioni di euro, poiché la gara d’appalto doveva osservare una certa tempistica.

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