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La Corte di Cassazione

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Inammissibile il ricorso cartaceo e non telematico della Procura generale contro l’ordinanza che aveva bloccato l’impugnazione della Dda nel processo per le estorsioni alle ditte di Vibo mandando definitive le assoluzioni per gli imputati ritenuti esponenti della criminalità locale. Adesso altri procedimenti penali del distretto della corte d’Appello di Catanzaro rischiano lo stesso destino


VIBO VALENTIA – Un vizio nelle modalità di deposito degli atti ha impedito alla pubblica accusa di ottenere un nuovo esame delle assoluzioni chiudendo così, sul piano processuale, un capitolo dell’inchiesta sulle presunte estorsioni attribuite alle cosiddette “nuove leve” della ’ndrangheta vibonese, legate alle pressioni denunciate nel settore dei rifiuti e dell’edilizia, comprese quelle ai danni di Gregorio Farfaglia.

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catanzaro contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello aveva bloccato l’impugnazione della Direzione distrettuale antimafia. Diventano quindi irrevocabili le assoluzioni interessate dal gravame, pronunciato dopo il dibattimento dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia. La decisione potrebbe avere riflessi anche su altri procedimenti nei quali è stata sollevata una questione analoga, ma ogni caso dovrà essere valutato autonomamente.

La sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale collegiale di Vibo a luglio dello scorso anno con cinque assoluzioni su sei.

GLI IMPUTATI

Imputati nel procedimento penale Domenico Macrì, Michele Manco, Salvatore Morelli, Andrea Ruffa, Domenico Serra, Francesco Antonio Pardea e per il collaboratore di giustizia Andrea Mantella, con posizioni e contestazioni differenti. L’impostazione accusatoria ricostruiva una serie di presunte estorsioni ai danni di imprese attive nella raccolta dei rifiuti e nell’edilizia: Ased, Dusty ed Ecocar, oltre a società impegnate nei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia e in interventi finanziati attraverso il Superbonus 110%. Per Michele Manco invece resta la condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione.

LA CASSAZIONE FERMA IL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE

Nell’udienza odierna il procuratore generale in Cassazione aveva chiesto di accogliere il ricorso e annullare l’ordinanza che aveva impedito l’esame dell’appello. Di diverso avviso il collegio difensivo, composto dagli avvocati Francesco Sabatino, Walter Franzè, Giovanni Vecchio, Giuseppe Di Renzo, Diego Brancia e Stefano Luciano.

La dichiarazione d’inammissibilità lascia fermo il provvedimento dei giudici di secondo grado. Per le assoluzioni contestate attraverso quell’impugnazione, l’effetto è definitivo: l’accusa non potrà ottenere il nuovo esame richiesto. La pronuncia della Suprema Corte riguarda, infatti, il ricorso contro l’ordinanza d’inammissibilità, senza riaprire la valutazione del merito delle contestazioni.

L’ECCEZIONE SOLLEVATE DAGLI AVVOCATI SABATINO E FRANZÈ

Lo scorso 15 luglio la Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Antonio Battaglia e composta dai giudici Carlo Fontanazza e Antonio Giglio, aveva dichiarato inammissibile l’appello della Procura distrettuale. La Corte aveva accolto l’eccezione sollevata dagli avvocati Francesco Sabatino, difensore di Domenico «Mommo» Macrì, e Walter Franzè, legale di Michele Manco. La questione aveva prodotto effetti anche per gli altri imputati interessati dalla stessa impugnazione.

Al centro del contenzioso, il deposito cartaceo dell’appello contro la sentenza pronunciata il 9 luglio 2025 dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Secondo la Corte territoriale, l’atto avrebbe dovuto essere trasmesso attraverso il sistema telematico. La Procura generale aveva contestato questa interpretazione, sostenendo che il regime transitorio consentisse ancora il deposito su carta. Il ricorso in Cassazione, tuttavia, non ha rimosso lo stop deciso in secondo grado.

GLI ALTRI APPELLI DELLA DDA A RISCHIO

La decisione può assumere rilievo anche al di fuori del procedimento Farfaglia. La questione investe le impugnazioni depositate con modalità analoghe nel periodo interessato dall’introduzione dell’obbligo telematico. Secondo quanto riferito dalle difese, in altri processi sono state sollevate eccezioni dello stesso tenore e alcuni giudizi sarebbero stati rinviati in attesa di un chiarimento sul caso.

Gli altri appelli, però, non possono essere considerati automaticamente caduti. Sarà necessario verificare, per ciascun fascicolo, le date, il rito, le modalità di presentazione e la disciplina applicabile. Le motivazioni della Cassazione potranno inoltre precisare le ragioni della dichiarazione d’inammissibilità e la portata della pronuncia.

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