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POTENZA –  Dopo mesi di duro braccio di ferro tra imprenditori e amministrazione comunale è stato il Tar di Basilicata a mettere la parola fine alla controversia sul minieolico nella città di Potenza. E a stabilire di fatto che l’installazione dei mini impianti che generano energia dal vento non è soggetta alle limitazioni imposte dal Comune. E’ quanto deciso dai giudici amministrativi con una recente sentenza, seguita da altri pronunciamenti dello stesso tenore, dopo il ricorso presentato dalla società Bruno Elena srl. Che lo scorso maggio aveva presentato presso gli uffici comunali la Procedura abilitativa semplificata (Pas) per la l’istallazione di  un singolo aerogeneratore con potenza di 60 Kw, in contrada Costa della Gaveta. Contro il progetto si erano mobilitati i residenti della zona e non solo. Che nel frattempo erano venuti a conoscenza che l’istallazione della pala sarebbe stata seguita dalla realizzazione di almeno altri otto impianti di questo tipo. Il comitato che si era spontaneamente costituito aveva opposto ragioni di sicurezza  legate alla realizzazione di quello che hanno definito “un vero e proprio parco eolico camuffato da impianti singoli”. In alcuni casi molto vicino alle abitazioni, tanto da prospettare un rischio di sicurezza in caso di rottura degli impianti. Ne erano scaturite accorate proteste.  L’amministrazione comunale aveva provato a “difendersi” dall’attacco del minieolico con una circolare che imponeva il rispetto dei limiti di distanza dai confini limitrofi prescritti dal vecchio regolamento edilizio dei fabbricati. Il Comune ha sostenuto pure la loro realizzazione doveva essere sottoposta alla preventiva Valutazione d’impatto ambientale (Via). Ora però, accogliendo il ricorso della società rappresentata dagli avvocati Carmine Bencivenga e Vittorio Micocci,  il Tar ha stabilito che la circolare è illegittima. “Sia le linee guida dell’ex decreto ministeriale, sia il Piano energetico regionale – si legge nella sentenza – non contemplano alcuna distanza minima dai confini dei terreni limitrofi”. Quindi, “il Comune di Potenza non può prescrivere che ogni aerogeneratore deve essere collocato a una distanza dai confini dei terreni limitrofi pari a quella che scaturisce da studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore alla metà dell’altezza massima dell’impianto comprensiva del raggio del rotore. Tanto più, se come nella specie, si tratta di un areogeneratore di potenza inferiore a 200 Kw”. E ancora: “Non possono essere applicate le previsioni del Regolamento edilizio”. Nè tantomeno l’impianto in questione (60 kw) – sempre per i giudici amministrativi – deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale. 

Una sentenza sicuramente destinata a far discutere, ma che rappresenterà un importante precedente nelle controversie di questo tipo, anche negli altri comuni.

marlab

m.labanca@luedi.it

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