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MATERA – L’ex sindaco di Matera Salvatore Adduce, l’ex segretario comunale e il funzionario che diedero il via libera a una variante sulle opere di urbanizzazione del nuovo “supercondominio” Acquarium non dovranno restituire all’amministrazione nemmeno un euro. È quanto ha deciso la Corte dei conti della Basilicata respingendo la richiesta della procura regionale che ipotizzava un danno erariale a carico Adduce, dell’ex segretario Antonio Fasanella e del geometra del Comune Federico Lorusso, pari a 835mila euro più interessi e rivalutazione monetaria.

Alla base della contestazione c’era l’indennizzo che il Comune è stato costretto a pagare ai proprietari di alcuni immobili realizzati sulla collina di Serra Rifusa, nella zona a nord della città dei Sassi, svalutatisi a seguito della variante sulle opere a servizio degli stessi. Inizialmente, infatti, era prevista una strada che avrebbe dovuto rendere accessibile in maniera agevole gli immobili di uno dei lotti del “supercondominio”, il numero 8. La sua realizzazione, però, sarebbe stata a carico dei proprietari di un altro lotto, il numero 9. Di qui un lungo contenzioso giudiziario tra i primi e i secondi, che stando a quanto ricostruito dagli investigatori avrebbero tentato in ogni modo di tagliare i costi trovando una sponda proprio nell’amministrazione comunale.

Nonostante una sentenza del Tar che dava ragioni ai proprietari del lotto 8, infatti, Fasanella e Lorusso, nel 2011, avrebbero approvato il progetto “in economia” ripresentato dal lotto 9. Quindi è intervenuto il sindaco che in seguito a una frana ha emesso un’ordinanza in cui obbligava l’inizio immediato dei lavori, secondo quel progetto, per la messa in sicurezza dell’area. Il risultato è stato un ulteriore ricorso al Tar che a distanza di qualche anno ha riconosciuto il diritto all’indennizzo dei proprietari del lotto 8. Di diverso avviso il collegio presieduto da Vincenzo Pergola (Massimo Gagliardi relatore e Giuseppe Tagliamonte consigliere), che ha bocciato la tesi dell’accusa evidenziando che nell’«intera vicenda, sin dal suo sorgere, non è dato evincere condotte apertamente e colposamente dissonanti con la necessità di ottemperare alle decisioni del giudice amministrativo per quanto era possibile e lecito attendersi dal sindaco e dai funzionari del Comune, odierni convenuti».

Per i magistrati, in particolare, sarebbe stata la «traslazione degli edifici avvenuta nel tempo, conseguente all’alterazione dello stato dei luoghi a causa del rilascio di permessi di costruzione, certamente non riconducibile agli attuali convenuti», a provocare la mancata ottemperanza delle sentenza del Tar che imponevano la realizzazione della strada. Oltre alla «costante opposizione dei proprietari del lotto 8 ad una diversa soluzione». I giudici hanno anche escluso la configurabilità di un’ipotesi di danno erariale per il compenso, oltre 180mila euro, pagato al commissario incaricato dal Tar, «il cui intervento esitò in un autonomo progetto che teneva conto della modifica dello stato dei luoghi, non più idonei quindi alla attuazione del progetto originario e confluenti in una doppia viabilità al servizio delle due aree edificate». Per la Corte dei conti, infatti, non vi sono ragioni plausibili per cui «il compenso di fatto riconosciuto al predetto commissario ad acta possa considerarsi superiore a quello potenzialmente erogabile a beneficio di altro professionista, direttamente incaricato, in ipotesi, dall’amministrazione locale».

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