X
<
>

Condividi:
5 minuti per la lettura

POTENZA – I giudici della Corte d’assise d’appello di Salerno devono chiarire fino a che punto sono attendibili le accuse alla 59enne rivellese Giovannina Gagliardi, per l’omicidio dei suoceri durante una rapina nella loro abitazione di contrada Cammartino di Rivello (a novembre del 2004), più una rapina precedente, quasi altrettanto violenta, ai danni di un’altra coppia di anziani, da parte dell’ex carabiniere di Lagonegro Pietro Mango (60), che sta già scontando da 16 anni una condanna definitiva all’ergastolo proprio per il duplice omicidio di contrada Cammartino.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione nelle motivazioni dell’annullamento con rinvio a un nuovo processo d’appello della condanna all’ergastolo per la donna decisa in primo grado a Potenza, a ottobre del 2016, e poi confermata anche in Appello due anni dopo.

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal legale della 59enne, Giovanni Aricò, sull’attendibilità di Mango, che nel 2008, poco prima della fine del processo nei suoi confronti, fece riaprire le indagini su quei tragici fatti di sangue (LEGGI) consegnando agli inquirenti un “memoriale”, in cui spiegava di aver subito un vero e proprio lavaggio del cervello dalla Gagliardi, fino a diventare «un robot» nelle sue mani. Di qui le accuse alla donna, arrestata nel 2010 e liberata anni dopo per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. «Una valutazione complessiva e sintetica del presente processo dal punto di vista dell’apparato probatorio dimostra che in esso ricorre lo schema che vede la presenza di un dichiarante, già condannato in via definitiva per i delitti contestati, che accusa l’imputata di avere concorso con lui, sia pure come mandante». Spiegano i giudici della Cassazione, aggiungendo che «non esistono prove dirette del concorso dell’imputata così come contestato nell’imputazione. Pertanto, in mancanza di prove dirette del concorso, di dichiarazioni di altri correi e di ammissioni da parte dell’imputata, i giudici di merito erano chiamati a valutare, oltre alla credibilità del dichiarante, la portata dei riscontri disponibili, di varia natura (sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di Mango, tabulati telefonici, dichiarazioni confessorie su circostanze “di contorno” (Brunetti), testimonianze su circostanze specifiche narrate dal dichiarante, ecc.). Era, quindi, palesemente errata la decisione della Corte di assise di Potenza di utilizzare come prova il “memoriale” redatto in carcere da Pietro Mango».

I magistrati ci cassazione parlano di «un’anomalia del quadro probatorio», per cui «una dichiarazione scritta», il memoriale, «viene utilizzata come prova nei confronti dell’imputato, pur essendo l’autore dello scritto ancora in grado di effettuare le dichiarazioni orali e pur essendo stato redatto il documento quando la condotta oggetto del giudizio era già oggetto di processo -, che non ha alcuna giustificazione».

«Il memoriale – proseguono – era certamente utile per il Pubblico ministero per riaprire le indagini nei confronti della Gagliardi, ma la prova non poteva che formarsi secondo i canoni ordinari». In altri termini: «le accuse di Mango nei confronti dell’imputata devono essere vagliate alla luce delle sue dichiarazioni dibattimentali, della credibilità del testimone, dell’attendibilità dei fatti narrati, della sussistenza di elementi di riscontro anche individualizzanti a carico della Gagliardi». I giudici evidenziano come la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza: «risulta decisamente insufficiente in ordine alla verifica dell’attendibilità e credibilità soggettiva del testimone: la motivazione è molto generica e, soprattutto, non tiene conto alcuno delle precedenti versioni diverse rese nel corso delle indagini preliminari, nelle quale egli aveva accusato la Gagliardi di comportamenti differenti, cosicché il requisito della “costanza” delle dichiarazioni accusatorie viene enunciato, ma non realmente analizzato; il memoriale appare quasi il frutto della prima e unica versione di Mango».

«Che poi la deposizione risulti “precisa” – insistono – è soltanto affermato: non vi è dubbio che le modalità con cui Mango aveva eseguito le due rapine erano state accertate definitivamente nel processo a suo carico; la precisione richiesta, però, doveva riguardare le condotte addebitate alla Gagliardi quale mandante ed istigatrice». «Il giudizio sulla personalità del testimone assistito è espresso in maniera quasi apparente – sottolineano ancora i magistrati –: vengono richiamati numerosi fattori (l’inquadramento dei rapporti intercorsi tra i due imputati, la personalità, le condizioni socio-economiche o familiari, il suo passato, i rapporti di natura sentimentale che lo legavano alla Gagliardi, il suo apparire come “provato”, sincero e apparentemente pentito dei crimini commessi) ma, in realtà, la loro incidenza non è spiegata; ad esempio, il rapporto sentimentale con l’imputata potrebbe operare in una direzione o nell’altra, perché Mango potrebbe anche avere visto la donna come colei che gli aveva rovinato la vita e non tanto come quella che aveva intensamente amato».

Da vagliare anche le due apparenti versioni fornite dall’ex carabiniere su alcune circostanze, come la conoscenza da parte della moglie della sua relazione sentimentale con Gagliardi. «La circostanza non è secondaria – sottolineano -, atteso che la minaccia di rivelare la relazione sarebbe stata uno degli strumenti per indurre Mango a compiere le rapine. Anche la questione della gravidanza e dell’aborto non sembra riferita in maniera chiara dal testimone».

«Sembra superfluo rimarcare quanto evidenziato all’inizio della presente sentenza – concludono i magistrati della Corte di Cassazione –: il compendio probatorio a carico dell’imputata è costituito principalmente dalla testimonianza di Pietro Mango e dagli elementi che ne dimostrano, o ne smentiscono, la credibilità e che apportano, o smentiscono, l’esistenza di riscontri al suo racconto. Che i legami tra i due coimputati fossero stretti non è nemmeno contestato dalla difesa: ad esempio, è documentato che la sera della rapina ai danni di Carlomagno e Rossini, dopo tale rapina, sia prima che dopo la telefonata al 118 che aveva permesso di individuare Mango come autore, le utenze cellulari dei due imputati avevano registrato numerosi contatti. Ma l’affermazione di responsabilità non può che fondarsi su basi solide che permettano di attribuire alla Gagliardi il ruolo, che le è contestato, di istigatrice e mandante».

Condividi:

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

EDICOLA DIGITALE