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Floriano Noto e Pietro Iemmello

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Una multa da 2mila euro per Pietro Iemmello e per il Catanzaro calcio, i cori contro il Cosenza non sono passati inosservati

Alla fine non è passato inosservato il brutto episodio che ha visto protagonista Pietro Iemmello. Durante la festa promozione del Catanzaro, l’attaccante giallorosso ha intonato cori contro il Cosenza. Per questo motivo, lo stesso calciatore e la società del Catanzaro, sono stati sanzionati con una ammenda di 2.000 ciascuno. Il calciatore del Catanzaro non è la prima volta che si rende protagonista di gesti non piacevoli verso il Cosenza.

Il 6 settembre 2014, nella seconda giornata del campionato di Serie C, contro il Foggia di De Zerbi segna il gol dello 0-2 verso la fine del primo tempo e subito dopo esulta mimando il gesto dell’aquila e poi va a sventolare la bandierina (giallorossa) del calcio d’angolo sotto la curva Bergamini occupata dei tifosi del Cosenza.

CORI CONTRO IL COSENZA, MULTATO IEMMELLO, ECCO IL DISPOSITIVO

Questo il dispositivo della Procura Federale della Figc: “Pietro Iemmello, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società US Catanzaro Calcio 1929, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 19.03.2023 presso lo stadio Nicola Ceravolo (in uso alla società U.S. Catanzaro Calcio 1929) e durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria da parte dell’ U.S. Catanzaro Calcio 1929 del Campionato Nazionale di Serie C Gir. C della corrente stagione sportiva, impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi giallorossi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del Cosenza Calcio; U.S. Catanzaro Calcio 1929, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pietro Iemmello all’epoca dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro Iemmello e dal Sig. Floriano Noto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. Catanzaro Calcio 1929; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Pietro Iemmello, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. Catanzaro 1929.

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