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Il presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì

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ROMA – «L’applicazione delle misure contenitive di cui all’art. 3 del Dpcm (inserimento nella “zona rossa”, ndr) risulta coerente con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati». È una delle motivazioni con le quali il Tar del Lazio ha confermato anche in sede collegiale cautelare la legittimità della decisione di inserire la Calabria tra le zone rosse italiane.

Rispondendo a ogni punto delle richieste proposte di sospensione cautelare del provvedimento governativo avanzate dalla Regione (LEGGI), i giudici hanno ritenuto che «il ricorso non presenta sufficienti elementi di favorevole apprezzamento» alla stregua di una serie di specifiche considerazioni.

Alla fine, per il Tar «appaiono sussistere i presupposti per l’applicazione alla Regione Calabria delle misure restrittive in ragione della presenza di un indice Rt superiore a 1,5 e con livello di rischio “alto”».

«La classificazione a rischio “alto” della regione Calabria non è dipesa da valutazioni discrezionali del Ministero ma dall’applicazione di parametri predefiniti, e in particolare di quelli da cui si desumeva la presenza nella Regione di criticità dei servizi sanitari territoriali», spiegano i giudici. Secondo i giudici amministrativi, quindi «l’applicazione alla delle misure contenitive di cui all’art. 3 del DPCM risulta coerente con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati».

E la domanda cautelare proposta «è anche sfornita del prescritto requisito del pregiudizio di un danno grave e irreparabile, tenuto conto che l’ordinanza impugnata cesserà di produrre i suoi effetti il prossimo 21 novembre».

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