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La sede della Corte di Cassazione

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La Cassazione motiva la sentenza Propaggine che certifica un “locale” di ‘ndrangheta a Roma, sinergie tra cosche della Piana e di Cirò


ROMA – Un asse aspromontano-cirotano aveva sottomesso il mercato della ristorazione a Roma. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza “Propaggine”, con cui la Corte di Cassazione ha accertato, per la prima volta, l’esistenza di un “locale” di ‘ndrangheta autonomo nella Capitale. La radiografia giudiziaria è ormai definitiva. La ‘ndrangheta ha piantato le sue radici a Roma, replicando le medesime strutture di potere, i medesimi rituali gli stessi metodi violenti che adotta nel territorio d’origine. La casa madre è a Cosoleto e Sinopoli, paesini incastonati tra le colline pre-aspromontane che puntellano la Piana di Gioia Tauro.

Il patto di sangue

Ma le sinergie operative sono con la cosca Farao-Marincola di Cirò, nel Crotonese. Così i giudici della Seconda Sezione penale della Suprema Corte, respingendo i ricorsi difensivi, e avvalorando l’impalcatura dell’inchiesta della Dia, hanno blindato la sentenza del filone del rito abbreviato del maxiprocesso “Propaggine”, ponendo il sigillo di legittimità su una colonizzazione criminale pianificata. Parliamo di condanne per oltre 100 anni di carcere, la più alta delle quali, a 18 anni di reclusione, inflitta al boss Antonio Carzo. Ma a queste sono da aggiungere pene per altri 240 anni inflitte nel rito ordinario dal Tribunale penale di Roma nei mesi scorsi. La forza d’urto di questa struttura non risiedeva soltanto nell’isolata caratura criminale dei suoi promotori, ma in una fitta e strategica rete di alleanze. L’attacco sistematico all’economia romana si è consolidato attraverso un asse criminale che collegava direttamente la Calabria ionica e tirrenica al cuore del commercio romano.

Le sinergie operative con i Farao-Marincola di Cirò

Il nucleo originario della “Propaggine” capitolina fa capo al ceppo di Cosoleto, guidato dal boss egemone Antonio Carzo. Ma la penetrazione nei gangli economici di Roma ha trovato un moltiplicatore di potenza nel legame con la cellula dei Farao-Marincola di Cirò. Imputato di spicco del rito ordinario è, invece, Vincenzo Alvaro, la cui posizione viene comunque analizzata dai giudici supremi per la «capacità di intimidazione» e la «sistematica prevaricazione» degli altri operatori commerciali.

Alterazione del mercato

A ciò si aggiunga «la completa alterazione delle dinamiche di mercato» conseguente agli accordi negoziati direttamente da Alvaro con Giuseppe Spagnolo, esponente di vertice della cosca cirotana che, come emerso nel processo Stige, gestiva in posizione monopolistica le attività dei porti di Cirò e Cariati. Spagnolo, alias Peppe ‘u Bandito, aveva riconosciuto ad Alvaro «un canale privilegiato di approvvigionamento del pescato che scavalcava del tutto il sistema delle aste». Ma la «monopolizzazione» di settori dell’economia capitolina riguardava anche l’intervento nella raccolta degli oli esausti, con la pretesa di conferimenti gratuiti da parte degli esercizi di ristorazione, e la raccolta di residui della macellazione, «in sinergia ancora una volta con esponenti della cosca Farao-Marincola». Tutto ciò al fine di «estromettere le ditte concorrenti».

Ramificazioni in Australia e Germania

Dalle intercettazioni analizzate dai giudici di legittimità emerge come il boss discutesse liberamente, persino alla presenza di sodali di secondo piano, dell’assetto organizzativo di cellule internazionali, dimostrando la centralità del ruolo romano. «Il capo locale Carzo Antonio non esitava a parlare […] dell’assetto del locale di Perth in Australia, facendo il nome del referente e chiarendo che gli esponenti delle articolazioni estere del sodalizio erano, comunque, tenuti a dare conto alla casa madre e a comunicare le novità». Roma diventa così uno snodo nevralgico della rete globale della ‘ndrangheta. Centrale anche la «la vicenda del trasferimento dalla Calabria a Roma di 550mila marchi tedeschi» consegnati direttamente a Carzo.

L’infiltrazione nella ristorazione

Il terreno d’elezione per questo asse criminale è stato il settore della ristorazione, dei bar e delle attività ricettive di Roma. I clan penetravano nel mercato attraverso l’uso sistematico di prestanome, teste di legno e società di comodo, schierate per proteggere i veri proprietari dalle scuri delle misure di prevenzione antimafia. Strutture commerciali come il noto ristorante “Binario 96”, o galassie societarie del calibro della Global Service, della Station Food e della Ru.Pa 2020, erano in realtà sotto il controllo diretto dei clan.

Rete di soci occulti

Nelle motivazioni si dà atto della complessa rete di soci occulti che muovevano i fili da dietro le quinte, investendo somme enormi per rilevare quote e licenze. I giudici evidenziano come la condotta degli affiliati non si limitasse a una mera e passiva detenzione di quote, ma si traducesse in un’attività costante e dinamica volta a garantire la sopravvivenza economica e logistica delle imprese dei clan, alterando irrimediabilmente il tessuto economico locale. Questo schema elusivo sistematico ha permesso l’immissione nel circuito legale di un immenso patrimonio finanziario.

La legge della violenza

Se l’economia era il fine, la violenza e l’intimidazione sistematica erano i mezzi necessari per garantirne l’efficacia e l’impunità. Il “locale” di ‘ndrangheta romano non ha mai rinunciato al metodo mafioso nella sua accezione più brutale e tradizionale. La riscossione dei crediti, la gestione delle forniture imposte (come i prodotti dolciari e i semilavorati per i locali) e la sottomissione della concorrenza venivano regolate con metodi spietati. Chi non si piegava alle regole della cosca finiva nel mirino. La sentenza della Suprema Corte mette in luce come l’ordine interno e il rispetto dell’autorità criminale di Carzo e dei suoi luogotenenti fossero preservati attraverso un uso pianificato e brutale della forza coercitiva.

“Educare” i riottosi

Il provvedimento motivato ripercorre spedizioni punitive nei confronti di debitori riottosi e aggressioni ad operatori commerciali indotti ad omettere denunce. Il boss Carzo rivendicava la «funzione didattica» dei suoi interventi. «Va educato anche questo», diceva a un coimputato. Persino tre coadiutori giudiziari furono «costretti» a lasciare l’incarico relativo alla gestione di un panificio in seguito a «gravi e reiterate minacce» e all’«ostentata evocazione dell’appartenenza ndranghetista» della famiglia Alvaro.

I rituali del distretto

Ma la struttura non si reggeva solo su freddi calcoli commerciali. A Roma, i clan hanno trasferito intatta la liturgia arcaica della ‘ndrangheta, fatta di summit, battesimi e riunioni conviviali usate come paravento per sancire il conferimento di nuove cariche e pianificare le strategie operative. Le “mangiate” rappresentavano il fulcro di queste dinamiche interne. Nelle carte della Cassazione viene radiografato uno di questi appuntamenti cruciali, svoltosi nell’autunno del 2017, durante il quale i vertici della consorteria avrebbero dovuto blindare formalmente i nuovi equilibri del “locale” romano. Le motivazioni della sentenza fanno esplicito riferimento alla pianificazione di un summit per l’assegnazione di nuove “doti” di ‘ndrangheta che non si tenne a causa dell’assenza di Alvaro, secondo quanto emerge dalle conversazioni ambientali «analiticamente scrutinate dal primo giudice».

Le “mangiate” di affiliazione

La Cassazione evidenzia come le difese abbiano tentato di utilizzare proprio la mancata presenza a questi banchetti rituali per dimostrare la marginalità o l’estraneità degli imputati rispetto alla cellula romana. Per dimostrare la «valenza mafiosa» di questi banchetti i giudici si rifanno alle rivelazioni del pentito Antonino Belnome e al fatto stesso che fosse il boss Carzo a indire le convocazioni. La preparazione delle riunioni avviene spesso «con grande cautela» e chi non partecipa è tenuto a giustificarsi altrimenti rischia l’estromissione dal sodalizio criminoso. «Non è un caso», sempre per i giudici, che Carzo, ricostruendo la genesi del “locale” di Roma, abbia di fatto descritto che la prese le mosse, una volta conseguita l’autorizzazione “da giù”. E che avesse invitato Alvaro a «educare» i giovani alle regole di ‘ndrangheta. Regole e rituali vanno sempre di pari passo, nella mafia calabrese.

Le talpe e il controspionaggio investigativo

Un altro capitolo inquietante svelato dalle motivazioni della sentenza riguarda la capacità della ‘ndrangheta di infiltrarsi negli apparati di controllo per acquisire informazioni riservate sulle indagini in corso. C’è un’intercettazione nel corso della quale Carzo riferiva a un coimputato di aver appreso che il Gico di Roma aveva avviato un’indagine (“una cosa grossa”) che riguardava i calabresi “della squadra nostra”. Nel respingere i ricorsi difensivi, la sentenza ripercorre anche la capacità del gruppo di venire a conoscenza di informazioni riservate fornite da una fonte di polizia giudiziaria sia pure non identificata.

Il dispositivo della Suprema Corte

Il verdetto della Corte di Cassazione colpisce l’intera linea di comando della “Propaggine”. Restano inchiodate alle loro responsabilità figure di primissimo piano del panorama criminale calabrese trapiantato a Roma: Antonio Carzo (il capo locale), Domenico Carzo, Vincenzo Carzo, Giovanni Pitasi, Pasquale Vitalone, Francesco Calò, Sebastiano Giampaolo, Sebastiano Romeo, Giulio Versace, Pasquale Valente, Giuseppina Laganà, Giuseppe Salvadore e Antonino Delfino. I giudici hanno annullato la sentenza d’appello esclusivamente in relazione a specifici conteggi sanzionatori disponendo un parziale rinvio per la rideterminazione delle pene.

Il dualismo dei boss

Ma il dato centrale è ormai incontrovertibile. Il “locale” di Roma esisteva, era forte, armato, federato con le cosche storiche di Cirò e padrone assoluto di una fetta consistente del mercato della ristorazione romano. Il «dualismo operativo» tra i due boss si configura soltanto per il maggiore «dinamismo imprenditoriale» di Alvaro, mentre Carzo e i suoi congiunti sono dediti ad attività più «tradizionali». Quello che conta è il «programma condiviso» che prevedeva l’«occupazione» di interi settori commerciali.


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